Con Sentenza pronunciata il 18 aprile 2023 il Tribunale di Palermo, accogliendo le tesi della difesa dell’imputato, sostenute dall’avv. Marco Ripamonti (nella foto), ha assolto con formula il fatto non sussiste il gestore di un’agenzia di scommesse abusiva operante in collaborazione con operatore austriaco, privo di concessione rilasciata da ADM e, conseguentemente, di licenza di pubblica sicurezza inerente il centro scommesse.
Al fine di rafforzare le tesi difensive l’avv. Marco Ripamonti si è concentrato non soltanto sulle argomentazioni specifiche riferite all’operatore austriaco di riferimento ed al suo preposto, cui era stata negata la licenza ex art.88 tulps, ma ha esteso gli aspetti discriminatori anche all’epoca attuale.
Così il professionista viterbese, anche riguardo all’art.13, dedicato ai giochi, della legge delega al Governo per la riforma fiscale: “Tra gli argomenti sostenuti nel processo a Palermo la persistente criticità del sistema concessorio riguardo al comparto terrestre, che di fatto ha prodotto una stabilizzazione di un assetto in parte caratterizzato da concessioni storiche rilasciate sulla base di bandi ritenuti non compatibili con i noti principi comunitari di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi ed in parte dai titoli acquisiti dagli operatori aderenti alla procedure di regolarizzazione di cui alle leggi di stabilità 2015 e 2016.
Va consolidandosi, ormai, un nuovo orientamento giurisprudenziale che vede il persistere di un sistema discriminatorio, che prorogando di fatto lo schema attuale, che potremmo definire ibrido, continua ad escludere tutti quegli operatori che sono in attesa di una nuova gara dal 2016, interessati ad inserirsi nel mercato italiano.
È certamente apprezzabile che la delega fiscale dedichi ai comparti gioco e scommesse spazi non trascurabili. Ciò è sintomatico del fatto che l’attuale compagine parlamentare e governativa ha, evidentemente, preso contezza della esigenza impellente di riordinare ogni comparto, dal gioco da intrattenimento e a vincita in denaro a quello a distanza e di raccolta scommesse mediante punti terrestri. Chiaramente il riordino va fatto tempestivamente ed in modo coerente, sia riguardo all’assetto normativo, anche nell’ambito penalistico, onde evitare paradossi sistematici attualmente suscettibili di realizzarsi, nonché nel rapporto con gli enti locali, onde evitare situazioni connotate da scarsa coerenza tra territori diversi. E ciò a scapito degli operatori.
Quanto al comparto terrestre, è di tutta evidenza come il ritardo nella elaborazione di un nuovo bando sia suscettibile di configurare nuovi capitoli in punto discriminazione. Tema, questo, trattato anche nel processo di Palermo“.