Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), con ordinanza ha accolto il ricorso di alcuni gestori di sale bingo, rappresentati e difesi dagli avvocati Matilde Tariciotti e Luca Giacobbe (nella foto), contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della nota prot. ADMUC_375934 del 27 ottobre 2020 sui canoni di concessione.
Si legge nell’ordinanza:
Premesso che:
- parte ricorrente ha impugnato il provvedimento della dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. ADMUC_375934 del 27 ottobre 2020, con il quale l’Agenzia ha rigettato l’istanza dei ricorrenti volta ad ottenere “in via temporanea” il versamento dell’importo mensile di € 2.800,00 a titolo di canone concessorio in luogo dell’importo mensile di € 7.500,00 stabilito dall’art. 1, comma 1047, legge n. 205/2017, producendo per la restante parte fideiussione o polizza assicurativa di durata annuale per l’importo corrispondente di € 56.400;
- parte ricorrente contesta la misura del canone mensile di € 7.500,00, stabilito dal legislatore per il periodo della c.d. proroga tecnica delle concessioni in scadenza e fino all’indizione di una nuova gara, ritenendo che l’importo del canone da un lato non sia tale da preservare in equilibrio economico finanziario le concessioni e dall’altro lato non sia più sostenibile alla luce del mutato contesto economico legato all’emergenza epidemiologica;
- parte ricorrente ritiene che le disposizioni nazionali che hanno aumentato il canone mensile di concessione, senza consentire la possibilità di ridefinire le condizioni economiche del rapporto concessorio, priverebbero il concessionario di ogni strumento di tutela della propria attività imprenditoriale compromessa da causa di forza maggiore e quindi sarebbero in contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE e con il principio di effettività della tutela; Considerato che:
- il Consiglio di Stato, nel sollevare innanzi alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali di compatibilità euro-unitaria delle disposizioni nazionali che hanno rideterminato l’importo del canone mensile durante il periodo della c.d. proroga tecnica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, ordinanza 21 novembre 2022, nn. 10264, 10263, 10261), “dubita”, tra l’altro, “che sia compatibile con l’illustrato quadro normativo europeo di riferimento l’attuale mancanza (sul piano amministrativo), nell’ordinamento italiano, per effetto dell’interpretazione che l’Amministrazione fa di norme interne di rango legislativo primario, di un rimedio giuridico che riconosca all’Amministrazione medesima, il potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio delle concessioni, con o senza indizione di nuova procedura di aggiudicazione (a seconda che si ritenga o meno “modifica sostanziale” la rinegoziazione dell’equilibrio convenzionale), nei casi in cui si verifichino eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio”;
- le questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato assumono rilevanza anche nella presente controversia;
- l’esame delle censure di parte ricorrente richiedono la preventiva definizione delle questioni pregiudiziali sollevate innanzi alla Corte di giustizia; Ritenuto che:
- la controversia non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione dei dubbi di compatibilità euro-unitaria della disciplina nazionale, delineati nelle ordinanze del Consiglio di Stato, dubbi che il Collegio condivide;
- la giurisprudenza ha, da tempo, ammesso che, laddove il giudice si trovi a decidere una questione la quale richieda, in punto di diritto, la preventiva definizione di una questione pregiudiziale che risulta pendente innanzi al giudice competente, può, in luogo della (ennesima) rimessione della questione, disporre la sospensione c.d. impropria in senso lato del giudizio (in quanto altro giudice ha sollevato analoga questione pregiudiziale) in conformità ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata del processo (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 15 ottobre 2014, n. 28 e Consiglio di Stato, Sez. III, 29.11.2019, n. 8204);
- per le ragioni su esposte, è opportuno disporre la sospensione c.d. impropria in senso lato dell’odierno giudizio in attesa che si definisca la questione di pregiudiziale attualmente pendente innanzi alla Corte di giustizia sollevata da altro giudice in relazione alle medesime disposizioni poste a fondamento della decisione amministrativa impugnata nella causa in esame;
- al lamentato pregiudizio allegato all’istanza cautelare del 1 marzo 2023 possa ovviarsi, in attesa che si definisca la predetta questione di pregiudizialità eruounitaria, sospendendo l’efficacia del gravato provvedimento di diniego, nonché stabilendo di versare a carico di ogni singolo concessionario e a garanzia degli interessi patrimoniali dell’amministrazione la somma di euro 2.800,00 mensili a titolo di canone concessorio e, per la restante parte e fino a copertura dell’intero ammontare del canone rideterminato dall’amministrazione (pari ad euro 7.500,00), di prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa (ulteriore rispetto alla cauzione già prestata), scegliendo tra i maggiori istituti bancari o assicurativi, proporzionata alla differenza del canone concessorio non corrisposta per tutto il periodo del rapporto, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con l’avvertenza che la mancata prestazione di tale garanzia comporterà l’automatica perdita di efficacia della disposta misura cautelare; Ritenuto altresì:
- che è onere delle parti richiedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 1,c.p.a., la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio entro il termine di legge applicabile nella fattispecie, stabilendone la decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento della Corte di giustizia che definisce il giudizio, anziché dalla “comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione” in quanto tale ultimo meccanismo, rimesso alla volontà delle parti, “non è compatibile con il principio di ragionevole durata del processo essendo suscettibile di provocare una quiescenza sine die del processo” (cfr., Adunanza Plenaria n. 28/2014 cit.);
- trova comunque applicazione la disciplina di recente introdotta dal legislatore al comma 3-bis dell’art. 80 c.p.a. [come modificato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 4, del d.l. n. 80/2021, conv. con mod. dalla legge n. 113/2021] secondo cui “in tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il Presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l’udienza è fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni”;
Riservata al merito la soluzione di ogni questione componente il thema decidendum del presente giudizio.