Il Consiglio di Stato ha confermato la revoca della concessione per la gestione del 10&Lotto e l’incameramento del deposito cauzionale per l’importo di € 26.000 nei confronti di un tabaccaio truffato da finti manutentori del terminali che si sono spacciati per dipendente della concessionaria che gestisce il gioco.
L’appellante è assegnatario di una ricevitoria del gioco del lotto annessa a una rivendita di generi di Monopolio, impugnava il provvedimento con il quale il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli decretava la revoca della concessione disponendo anche l’incameramento del deposito cauzionale per l’importo di € 26.000.
Esponeva che si presentavano presso la sua ricevitoria due soggetti muniti di cappellino con la sigla ‘XXXXX’, qualificandosi come tecnici della società, concessionaria dello Stato per la riscossione dei proventi del gioco del lotto, incaricati di effettuare l’aggiornamento del software del terminale del lotto.
Tuttavia, anziché eseguire l’aggiornamento, effettivamente preannunciato dalla Lottomatica con nota nella quale si comunicava l’avvio dell’attività manutentiva, i sedicenti operatori, avuto accesso al sistema, effettuavano giocate al gioco del c.d. “10&lotto” per l’importo complessivo di euro 240.232,00, allontanandosi successivamente dalla ricevitoria con l’impegno di farvi ritorno il giorno seguente per verificare il buon esito dell’operazione di aggiornamento.
Il giorno seguente si accorgeva di essere stato vittima di una truffa, non riuscendo ad accedere al terminale e sporgeva, perciò, denuncia alle autorità competenti, a seguito della quale veniva instaurato un apposito procedimento penale a carico di ignoti. Nonostante la natura evidentemente fittizia delle giocate poste in essere dai sedicenti operatori della società, l’Amministrazione provvedeva a contestargli il mancato versamento dei proventi estrazionali del gioco del lotto per l’importo di euro 240.232, sospendendo la concessione ed avviando il procedimento per la relativa revoca, con contestuale ingiunzione al pagamento delle somme non riversate.
Il procedimento penale veniva archiviato e l’Agenzia Dogane Monopoli – Ufficio dei Monopoli comunicava l’avvio del procedimento di revoca della concessione della ricevitoria per l’omesso versamento dei proventi del gioco del lotto su indicati. Quindi, con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione procedente gli comunicava la revoca in via definitiva della concessione.
Il Tar respingeva il ricorso.
Assume, innanzitutto, rilievo ai fini della decisione della controversia, l’art. 6 della legge 19 aprile 1990, n. 85, recante “Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull’ordinamento del gioco del lotto“, il quale stabilisce che “A tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, ed al D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni“.
L’art. 34, comma 1, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 – dedicato alla “Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio” – rubricato “Disdetta, revoca e rinunzia“, dispone, in particolare, che “L’Amministrazione può procedere alla disdetta del controllo d’appalto o alla revoca della gestione delle rivendite nei seguenti casi: ….1) violazione all’obbligo della gestione personale o abbandono del servizio…..”;
L’art. 24 del D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303 – recante il “Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85 sull’ordinamento del gioco del lotto” – rubricato “Modalità di versamento delle somme riscosse“, prevede, poi, che “Sulla scorta dell’estratto conto di cui all’art. 23, il raccoglitore è tenuto a versare, il giovedì della settimana successiva all’estrazione, il saldo a suo debito alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche a mezzo di conto corrente postale intestato alla stessa, imputando il versamento all’apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato“.
Il successivo art. 30, rubricato “Termini per i versamenti effettuati dai raccoglitori“, stabilisce, altresì, che “I raccoglitori sono tenuti a versare al concessionario, entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione, il saldo a proprio debito a mezzo di una o più aziende di credito che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale“.
Il quadro di riferimento è poi completato dal disciplinare previsto dall’articolo 21 del D.P.R. n. 303 del 1990 – il quale, può regolare, in modo specifico, l’adempimento degli obblighi del concessionario – beninteso entro il quadro normativo legislativo e regolamentare che, in conformità alla normativa di riferimento, disciplina le ipotesi di revoca per i casi di mancato o ritardato pagamento dei proventi del gioco nei termini ivi previsti.
Osserva il Collegio che la vendita dei generi di monopoli è associata ad un regime improntato a una particolare severità, in quanto il concessionario è investito di specifiche responsabilità e l’Amministrazione ha la facoltà di prevedere, oltre a quelle previste dall’art. 34 della legge n. 1293 del 1957, ulteriori ipotesi di revoca in sede di disciplina del rapporto concessorio, rispetto alle quali il gestore manifesta il proprio consenso mediante la sottoscrizione del contratto allo specifico scopo di garantire la tutela di interessi generali, quali la liceità del gioco e la realizzazione del prelievo fiscale. La detta giurisprudenza ha efficacemente rappresentato che la funzionalità del sistema sotto il profilo finanziario e contabile, richiede la massima certezza di regolarità dei flussi finanziari, sicché anche il solo ritardo nel pagamento costituisce una violazione legittimante l’adozione del provvedimento di revoca”. E inoltre, che “la ratio delle disposizioni concernenti la revoca è costituita dal venir meno, al ricorrere di determinati presupposti, del rapporto di fiducia nei confronti del ricevitore, il quale, a causa del proprio inadempimento, diviene inaffidabile, per cui la revoca e la conseguente decadenza, nel caso di specie, sono state legittimamente adottate”.
Il provvedimento impugnato è stato adottato, dall’Amministrazione procedente in conseguenza del riscontro dell’esistenza di un omesso versamento da parte del ricorrente, quale titolare di una ricevitoria del gioco del lotto.
L’addebito di negligenza si fonda su una serie di circostanze anche queste pacificamente ammesse; l’orario serale/notturno in cui veniva eseguito l’intervento manutentivo – dalle 20:15 alle 23:00, l’assenza dell’appellante dalla ricevitoria per tutto il tempo dell’operazione; l’omessa osservanza delle cautele indicate nella richiamata missiva, il mancato funzionamento dell’impianto di videosorveglianza, la presenza del solo assistente di ricevitoria.
Si osservi che, in base alle disposizioni della L. n. 1293 del 1953 e del disciplinare del contratto di concessione, all’assistente non è permesso di presenziare alle operazioni tecniche sul terminale, essendo egli facoltizzato, solo in caso di temporanea assenza del titolare, a compiere le sole operazioni strettamente necessarie all’erogazione dei servizi al pubblico.
Correttamente il Tar ha ritenuto sussistenti gli elementi integrativi tipici della colpa, estrinsecatasi nella negligenza e imprudenza, avendo omesso, il concessionario, di adottare ogni misura idonea ad impedire il verificarsi dell’evento fraudolento in ipotesi subito ad opera di terzi, rimasto, peraltro, a fronte degli esiti del procedimento penale instaurato a seguito della denuncia sporta, del tutto privo di qualsiasi riscontro probatorio, e senza che, al riguardo, potesse in alcun modo contestarsi all’Amministrazione di non aver posto in essere verifiche e accertamenti sulla dinamica dei fatti riferita dall’appellante, non competendo di certo ad essa l’espletamento di indagini in ordine a condotte integranti reati.
In particolare, il concessionario avrebbe dovuto: prestare la dovuta attenzione all’orario di svolgimento dell’intervento, del tutto anomalo e di per sé sufficiente a destare allarme; richiedere idoneo documento di riconoscimento ai sedicenti tecnici senza lasciarsi fuorviare dalla mera esibizione di un accessorio della divisa recante il logo (nella specie, cappellino); spegnere il terminale di gioco; verificare costantemente l’esecuzione dell’intervento, chiedendo delucidazioni sull’avanzamento dell’aggiornamento, soprattutto a fronte della protrazione delle operazioni per oltre tre ore dal relativo avvio (secondo quanto osservato dallo stesso ricorrente, dalle ore 20.15 circa alle 23); manutenere e rendere funzionante l’impianto di videosorveglianza, indipendentemente dal fatto che la relativa installazione fosse o meno obbligatoriamente prevista.
Del pari correttamente è stata esclusa la causa non imputabile per fatto illecito del terzo.
Nella specie non ricorrono né il carattere dell’imprevedibilità né quello dell’impossibilità oggettiva di impedire il verificarsi dell’evento dannoso (la manomissione del sistema) dal quale sarebbe derivata la preclusione al versamento dei proventi delle giocate, di fatto mai incassati.
Al contrario il ricorrente, usando la diligenza ordinariamente richiesta ai concessionari nello svolgimento del rapporto di concessione, avrebbe potuto prevedere ed impedire l’evento dannoso verificatosi, garantendo sia la propria presenza continuativa nella ricevitoria nel periodo interessato dalla programmata attività manutentiva del software ed impartendo al proprio assistente tutte le direttive necessarie a impedire l’accesso al terminale di personale non autorizzato, anche alla luce dell’avviso diramato dalla società che gestisce il gioco a seguito delle segnalazioni giunte da parte di altri concessionari circa la perpetrazione di tentativi di accessi fraudolenti al sistema.
Quanto alla sanzione, correttamente il Tar ha evidenziato che la stessa fosse proporzionata in considerazione del comportamento gravemente negligente in capo al concessionario, del venir meno del rapporto fiduciario tra concessionario ed Amministrazione, a causa del grave inadempimento degli obblighi su di lui gravanti, della grave perdita economica subita dall’Erario, concretizzatasi nell’omissione dei versamenti relativi alla settimana contabile per un ammontare complessivo di € 242.240,00.
Della perdita è tenuto a rispondere esclusivamente il concessionario, il quale assume infatti la qualifica di agente contabile, con assoggettamento alla disciplina dettata dall’art. 194 r.d. n. 827 del 1924; l’obbligo dell’agente contabile di riversare le somme all’Erario sorge, infatti, al momento dell’inserimento della giocata nel terminale, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza del mancato effettivo incasso da parte del ricevitore delle somme richieste dall’Amministrazione, salvo che tale inadempimento sia riconducibile a provate circostanze oggettive di assoluto impedimento del raccoglitore, nella specie escluse.