Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha accolto – tramite sentenza – il ricorso proposto dal titolare di una tabaccheria contro il Comune di Racale (LE) in cui si chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza 23/03/2022 n. 19 del Responsabile del Settore 3 del Comune di Racale, notificata il 31/03/2022, con cui il Comune di Racale ha disposto l’annullamento d’ufficio dell’atto autorizzativo n. 1 del 30/07/2020 rilasciato al ricorrente per l’esercizio dell’attività di Sala giochi, poiché asseritamente emanato in violazione dell’art. 7 comma 2 della Legge Regionale Pugliese n. 43/2013 e ss.mm. (in quanto Sala giochi posta ad una distanza dalla Parrocchia (…) minore di 250 metri), con divieto di prosecuzione dell’attività limitatamente alle newslot e agli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lett. a) T.U.L.P.S. n. 773/1931 e ordine di rimozione degli stessi.

Per il Tar “il ricorso è fondato nel merito e va accolto, nei sensi di seguito indicati.

2.1. In particolare, il Collegio è dell’avviso meditato che debba essere integralmente confermato in sede di merito il contenuto della citata ordinanza cautelare n. 291/2022 con la quale questo Tribunale ha ritenuto la fondatezza del ricorso “in relazione alla dedotta (e assorbente) violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 e ss.mm. ii., in quanto l’impugnata ordinanza del 23.03.2022 n.19 del Responsabile del Settore 3 del Comune di Racale ha disposto l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione rilasciata il 30/07/2020 n. 1/2020 COM, alla (…) per l’esercizio dell’attività di sala giochi a carattere permanente (da svolgersi nei locali siti in Racale alla via (…)), oltre il termine di 12 mesi previsto dalla norma citata”.

2.2. Invero, osserva il Tribunale che l’art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. stabilisce che : “1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (…)”.

Ebbene, è evidente – nel caso di specie – la violazione da parte dell’A.C. intimata del termine ultimo di dodici mesi prefissato dalla legge per l’adozione di atti di annullamento d’ufficio, atteso che fra il provvedimento autoannullato (autorizzazione 30/07/2020 n. 1/2020) e l’ordinanza impugnata (del 23/03/2022 n. 19) risulta ampiamente decorso il predetto termine massimo stabilito dal citato art. 21- nonies della Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm..

2.3. Va aggiunto che la evidenziata tardività dell’impugnato provvedimento di annullamento d’ufficio non è giustificata, e neppure lo è stata ex post nell’ambito di questo processo, con riferimento alla ipotetica falsità delle dichiarazioni o delle rappresentazioni alla base degli atti medesimi, falsità che avrebbe consentito il superamento del termine di dodici mesi (v. art. 21-nonies comma 2 bis L. n. 241 del 1990), non risultando che l’autorizzazione n. 1/2020 sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci.

3. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguentemente annullamento dell’ordinanza comunale impugnata.

Le spese del presente giudizio, ex art.91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza comunale impugnata. Condanna il Comune di Racale, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate complessivamente in € 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge”.

Articolo precedenteConsiglio dei Ministri, via libera a legge di riordino del Piemonte: nel testo previste disposizioni su settore giochi
Articolo successivoGiochi, Allstar Srl acquisisce 187 Srl