Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto – tramite sentenza – il ricorso presentato contro Ministero dell’Interno e Questura della Provincia di Caserta, in cui si chiedeva l’annullamento del decreto emesso dal Questore di Caserta con il quale l’amministrazione ha respinto l’istanza di rilascio della licenza ex art. 88 R.D. 18 giugno 1973 n. 773 avanzata dal Ricorrente al fine โdi poter svolgere l’attivitร di scommesse, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per conto della societร (…), nei locali siti in (…)โ.
Nella sentenza si legge: “La societร ricorrente espone in fatto che: svolge funzioni di trasmissione on line di dati e riscossione per conto di una societร (…) che opera nel settore delle scommesse su eventi sportivi, in virtรน di apposita licenza della locale amministrazione rilasciata nel novembre del 2016;ย in ragione di tale contratto di prestazione di servizi transfrontalieri, in data 15.11.2017 chiedeva al Questore di Caserta lโautorizzazione ex art. 88 del T.U.L.P.S. per lโesercizio dellโattivitร di raccolta scommesse per conto della predetta societร (…) (โLa licenza per l’esercizio delle scommesse puรฒ essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltร di organizzazione e gestione delle scommesse, nonchรฉ a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazioneโ); in data 27.3.2018, lโamministrazione, dopo aver comunicato le ragioni ostative al rilascio ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, notificava allโistante il decreto definitivo di rigetto fondato sulla carenza del titolo concessorio rilasciato dallโAgenzia Autonoma dei Monopoli di Stato. (…)
Il ricorso non puรฒ trovare accoglimento. Va premesso che, ai sensi della normativa vigente, l’esercizio dellโattivitร di organizzazione/gestione scommesse รจ subordinato a una doppia condizione ovvero la titolaritร di una concessione statale e di unโautorizzazione di polizia, prevista ex art. 88 T.U.L.P.S.; la prima รจ rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, la seconda si acquisisce previa verifica dei requisiti “soggettivi” (assenza in capo al richiedente delle cause ostative previste dagli artt. 11 e 92 T.U.L.P.S.) ed “oggettivi” (relativi ai locali in cui si intende svolgere l’attivitร , ex art. 153 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.), con possibilitร per lโAutoritร di pubblica sicurezza di adeguare il titolo abilitativo alle specifiche situazioni contingenti e di controllarne lโesercizio successivamente al rilascio del titolo. Siffatte limitazioni operano sia se lโattivitร รจ esercitata in proprio che nel caso in cui lo si faccia nellโinteresse di un primario allibratore straniero, titolare di una licenza per lโorganizzazione di scommesse sportive in un altro Stato membro.
Peraltro, lโart. 2, comma 2 ter, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con L. 22 maggio 2010, n. 73, prevede che il citato art. 88 del T.U.L.P.S. si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, รจ da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Orbene, tale sistema c.d. โa doppio binarioโ ha positivamente superato il vaglio della giurisprudenza comunitaria e nazionale.
(…) Sostanzialmente, quindi, la Corte ha ritenuto legittima la previsione di limitazioni alla libertร di stabilimento e di servizi in quanto siano funzionale ad assicurare motivi imperativi di interesse generale o di tutela dellโordine pubblico. Nella materia de qua, viene in rilievo lโesigenza di arginare fenomeni di criminalitร collegata ai giochi dโazzardo ed ipotesi di infiltrazioni mafiose, dato peraltro confermato dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza 27 febbraio 2019, n. 27 che si รจ pronunciata nel senso che la disciplina dei giochi leciti deve ricondursi โalla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ยซordine pubblico e sicurezzaยป. Si tratta di profili, infatti, che evocano finalitร di prevenzione dei reati e di mantenimento dellโordine pubblico (sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006), giustificando la vigenza del regime autorizzatorio previsto dagli artt. 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)โ.
Il sopra menzionato principio giuridico รจ stato, da ultimo, ribadito nel parere del Consiglio di Stato n. 137/2020, nel quale si legge che “in assenza della concessione per rete fisica non puรฒ essere rilasciata un’autorizzazione per lo svolgimento di attivitร di intermediazione, essendo questa vietata”.
Sulla scorta della citata giurisprudenza comunitaria, il Consiglio di Stato ha poi confermato che รจ compatibile con il diritto comunitario il c.d. sistema concessorio – autorizzatorio del “doppio binario”, che richiede, per l’esercizio di attivitร di raccolta di scommesse, sia il rilascio di una concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S. (Consiglio di Stato, Sez. III, 10.8.2018, n. 4905; id., 20.4.2015, n. 1992; id., 27.11.2013, n. 5672).
Analoghe considerazioni sono state svolte anche da questa Sezione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 3635/2020 e giurisprudenza richiamata) secondo cui:
– non รจ ravvisabile la dedotta violazione della libertร di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione, atteso che tale norma non richiede che ogni attivitร economica possa essere intrapresa prescindendo dal possesso dei titoli concessori richiesti dall’ordinamento giuridico, soprattutto se, come nel caso di specie, il possesso dei predetti titoli presuppone l’esercizio di poteri di controllo da parte della amministrazione statale per finalitร di tutela dell’ordine pubblico;
– anche la Suprema Corte di Cassazione ha reputato le disposizioni di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S. “non … in contrasto con i principi comunitari della libertร di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione Europea, atteso che la normativa nazionale persegue razionalmente finalitร di controllo per motivi di ordine pubblico idonee a giustificare le restrizioni nazionali ai citati principi comunitari” (cfr. Cassazione penale, sez. III, 12 gennaio 2012, n. 7695).
Nel tener conto di queste coordinate la p.a. ha adottato il provvedimento in epigrafe che, pertanto, risulta immune dai vizi di legittimitร , di irragionevolezza o contraddittorietร , censurati. La motivazione addotta a fondamento di esso risulta, infatti, oltre che sufficiente anche coerente con lโimpostazione sopra illustrata. Nel caso di specie risulta che lโistante non รจ titolare della concessione che, come si รจ visto, costituisce presupposto imprescindibile per il rilascio dellโautorizzazione ex art. 88 del T.U.L.P.S.
Peraltro, รจ opportuno evidenziare che l’attivitร demandata al Questore รจ vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalitร dell’amministrazione, che in assenza della concessione, รจ tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge (cfr. ex multis, T.A.R. Piemonte, sez. II, 18 agosto 2014 n. 1399; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 16 aprile 2014 n. 97).
Infine, risultano estranee al presente giudizio – che, giova ribadirlo, riguarda esclusivamente la contestazione del diniego di rilascio di una autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. – le questioni (e le censure) sollevate dal ricorrente che concernono “a monte” le gare per il conseguimento della concessione (peraltro, indette da un’amministrazione statale diversa da quella dell’Interno, unica evocata nel presente giudizio), sotto i profili piรน sopra ricordati e sostanzialmente riconducibili alle posizioni di privilegio asseritamente riservate ai concessionari storici.
Anche tal ordine di censure, pertanto, non puรฒ trovare accoglimento.
In definitiva, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, il ricorso รจ infondato e va respinto, anche in relazione alla formulata istanza risarcitoria, stante la legittimitร dell’operato dell’amministrazione resistente.
La regolazione delle spese di giudizio segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo”.