Il Consiglio di Stato ha respinto – tramite sentenza – il ricorso presentato contro lโ€™Agenzia delle dogane e dei monopoli ed il Ministero dell’economia e delle finanze, in cui si chiedeva la riforma della sentenza del Tar Lazio che ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 10677/2014 R.G. integrato da motivi aggiunti, proposto: per la declaratoria di illegittimitร  del silenzio serbato sullโ€™istanza presentata il giorno 12 giugno 2014 dalla (…) ora (…) allโ€™Agenzia delle dogane e dei monopoli e al Ministero dellโ€™economia e delle finanze, volta ad ottenere un titolo unico per esercitare lโ€™attivitร  di raccolta delle scommesse di abilitร  nella rete fisica, a mezzo di qualsiasi strumento di accesso per lโ€™utenza e su tutto il territorio dello Stato Italiano; per lโ€™annullamento della nota senza data, ricevuta il giorno 10 settembre 2014, con la quale la Direzione centrale normativa e affari legali dellโ€™Area monopoli dellโ€™Agenzia delle dogane e dei monopoli ha respinto lโ€™istanza.

Nella sentenza si legge: “Lโ€™appellante รจ una societร  commerciale che fornisce tecnologie informatiche per la raccolta delle scommesse sportive agli operatori del settore. Con la sua precedente denominazione di (…), essa ha indirizzato il giorno 12 giugno 2014 allโ€™Agenzia delle dogane e dei monopoli e al Ministero dellโ€™economia unโ€™istanza, con la quale ha testualmente chiesto una โ€œautorizzazione alla raccolta di gioco pubblicoโ€, ovvero โ€œil rilascio di apposito titolo autorizzatorio che le consenta l’esercizio della raccolta di giochi e scommesse su base ippica e sportiva, in tutte le formule e secondo le modalitร  e condizioni economiche di servizio previste dalle leggi e dai regolamenti di settoreโ€, con le motivazioni che ora si sintetizzano.

2.1 La societร  ha richiamato, come premessa, le disposizioni pacificamente in vigore, le quali nel nostro ordinamento subordinano la raccolta di scommesse sportive a un duplice regime, di concessione e di autorizzazione.

2.2 Si tratta anzitutto dellโ€™art. 1 del d. lgs. 14 aprile 1948, n. 496, per cui โ€œL’organizzazione e l’esercizio di giuochi di abilitร  e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Statoโ€.

Va rilevato che – in base dapprima al D.P.R. 24 gennaio 2002, n. 33, attuativo dellโ€™art. 12 della l. 18 ottobre 2001, n. 383, poi allโ€™art. 4 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, che ha unificato le competenze in materia, e infine allโ€™art. 8 del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282 – lo Stato ha esercitato il potere, attribuito dalla legge in esame, di affidare la gestione del settore ad un altro soggetto pubblico, ciรจ allโ€™Agenzia appellata.

Sulla base di questa normativa, lโ€™attivitร  in questione รจ riservata appunto a chi ottenga unโ€™apposita concessione, attribuita entro un contingente massimo con le gare periodicamente indette di cui si dirร .

2.3 Vi รจ poi lโ€™art. 88 del t.u.l.p.s. 18 giugno 1931, n. 773, secondo il quale โ€œLa licenza per l’esercizio delle scommesse puรฒ essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltร  di organizzazione e gestione delle scommesse, nonchรฉ a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazioneโ€.

Con una disposizione interpretativa, lโ€™art. 2, comma 2 ter, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, ha chiarito che โ€œla licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, รจ da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Statoโ€.

2.4 Nellโ€™istanza in questione, nondimeno, la societร  ha ritenuto che questa normativa debba essere disapplicata e quindi che le debba essere rilasciato un titolo autorizzatorio a prescindere dallโ€™esito di una gara e dallโ€™esistenza di un limite numerico alle concessioni rilasciabili.

2.5 La societร  ha infatti sostenuto che, a seguito delle sentenze della Corte di giustizia dellโ€™Unione europea di cui si dirร , si sarebbe creata una prassi per cui nel nostro Paese, accanto agli operatori nazionali dotati di concessione e di autorizzazione nei termini visti, opererebbero, in base alla libertร  di stabilimento garantita dallโ€™art. 49 Trattato sul funzionamento dellโ€™Unione โ€“ TFUE, anche soggetti i quali, autorizzati alla raccolta delle scommesse in base alle norme di altro Stato dellโ€™Unione, eserciterebbero tale attivitร  in Italia senza concessione od autorizzazione alcuna.

Si tratta, come si precisa fin da ora per chiarezza:

– dei cd centri trasmissione dati โ€“ CTD (ovvero di esercizi commerciali che raccolgono le giocate in Italia e le trasmettono per via telematica allโ€™allibratore estero);

– dei punti vendita ricariche โ€“ PVR (ovvero di esercizi commerciali presso i quali รจ possibile aprire un conto gioco per scommettere via internet ed acquistare le relative โ€œricaricheโ€ ovvero le schede prepagate con cui si alimenta il conto).

2.6 Ad avviso della societร , si sarebbe creata in questo modo una cd discriminazione a rovescio, perchรฉ, stante anche il numero limitato di gare indette per assegnare le concessioni e il loro sostanziale blocco, allโ€™operatore italiano sarebbe impedito di svolgere unโ€™attivitร  che gli altri operatori europei possono invece svolgere senza limitazioni.

2.7 Sempre a dire della societร , ciรฒ avrebbe imposto allโ€™Amministrazione di rilasciarle il titolo con le caratteristiche da lei richieste, disapplicando le norme nazionali sopra richiamate, per preteso contrasto con le norme del diritto europeo (per tutto ciรฒ, si veda lโ€™istanza, doc. 1 in primo grado dellโ€™appellante).

3. Le Amministrazioni inizialmente non hanno dato risposta e la societร  ha proposto il ricorso principale di primo grado, contro il presunto silenzio inadempimento a suo avviso formatosi.

4. Nel corso del giudizio di primo grado, tuttavia, lโ€™Agenzia, con la nota ricevuta il 10 settembre 2014 indicata in epigrafe, ha respinto lโ€™istanza in modo espresso, richiamandosi alla lettera delle disposizioni di legge, che non le avrebbero consentito di accoglierla (doc. 1 in primo grado dellโ€™appellante, allegato ai motivi aggiunti).

5. La societร  ha impugnato questa nota con motivi aggiunti di primo grado.

6. Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale contro il silenzio, data la sopravvenienza di un provvedimento espresso, ed ha respinto nel merito il ricorso per motivi aggiunti.

7. Contro questa sentenza, la societร  ha proposto impugnazione, con appello che contiene due motivi, come segue.

7.1 Con il primo di essi, essa deduce testualmente la violazione e la falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., la violazione dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. e lโ€™errata valutazione della situazione di fatto, difetto di motivazione, ingiustizia e irragionevolezza manifesta (appello, p. 8 dal dodicesimo rigo) contro il capo della sentenza che ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso principale, assumendo in sintesi che il Giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare nel merito.

7.2 Con il secondo motivo, la societร  deduce poi, sempre testualmente, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, lett. i) e 53 della l. 24 dicembre 2012, n. 234, violazione dei principi di uguaglianza, paritร  di trattamento e non discriminazione; violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza manifesta (appello, p. 19 tredicesimo rigo dal basso), e sostiene, in sintesi, che lโ€™amministrazione avrebbe dovuto rilasciargli il titolo, disapplicando le disposizioni nazionali in favore della disciplina di diritto europeo, che a suo avviso consentirebbe agli operatori europei non italiani di operare liberamente nel nostro Paese tramite i CTD e i PVR citati.

7.3 In via subordinata, la societร  appellante ha poi chiesto (appello, p. 19 e ss.) di rimettere alla Corte la questione di legittimitร  costituzionale degli artt. 1 e 2 del d. lgs. 496/1948, dell’art. 88 t.u.l.p.s., dell’art. 2, comma 2 ter, del d.l. 40/2010 e dell’art. 14 della L. 11 marzo 2014, n. 23, per contrasto con lโ€™art. 3 Cost., in quanto, interpretati nel senso di non permettere il rilascio del titolo da lei richiesto, realizzerebbero unโ€™illegittima disparitร  di trattamento rispetto agli operatori stranieri di cui si รจ detto.

8. Le amministrazioni intimate hanno resistito, con atto 19 ottobre 2015 e memoria 27 dicembre 2021, in cui hanno chiesto che lโ€™appello sia respinto, sostenendo in sintesi che la presunta disparitร  di trattamento non vi sarebbe affatto e che il sistema dellโ€™autorizzazione subordinata a previa concessione previsto dal nostro ordinamento sarebbe conforme al diritto europeo secondo la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia.

9. Con memoria 3 gennaio 2022, la societร  appellante ha precisato ulteriormente le proprie difese, e in particolare ha ribadito in via principale la richiesta di rimessione alla Corte della questione di legittimitร  costituzionale delle norme di cui si รจ detto, in subordine ha chiesto che questo giudice proceda a un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dellโ€™Unione per conoscere (memoria, citata p. 13 ยง IV.2) โ€œse sia compatibile con i principi di concorrenza, ragionevolezza, proporzionalitร  e non discriminazione di cui agli artt. 49 e 56 TFUE a presidio delle libertร  di stabilimento e di prestazione dei servizi nello spazio economico europeo il mantenimento del sistema concessorio ed autorizzatorio del mercato della raccolta di giochi e scommesse su rete fisica (articoli 1 e 2, d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496; art. 88, R.D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 2, comma 2-ter, d.l. 25 marzo 2010, n. 40; art. 14, L. 11 marzo 2014, n. 23), alla luce dellโ€™acclarata operativitร , da oltre un ventennio, di soggetti abilitati in altri Stati membri che, per il tramite dei cc.dd. Centri di Trasmissione di Dati (CTD) non soggiacciono agli obblighi derivanti dalla disciplina sopra richiamata e, piรน di recente, anche di soggetti che offrono il servizio definito di Punto Vendita di Ricariche (PVR), che consente, di fatto, a soggetti privi di concessione e di autorizzazione di Pubblica Sicurezza di operare nel mercato della raccolta di giochi e scommesse su rete fisica, possibilitร  che agli operatori nazionali รจ preclusa (c.d. reverse discrimination)โ€.

Ciรฒ anche in relazione โ€œalla compatibilitร  con gli articoli 49 e 56 TFUE e con i principi di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalitร  della disciplina nazionale [che] legittima il mancato esperimento della procedura selettiva pubblica prevista dallโ€™art. 1, comma 932, L. n. 208/2015 per lโ€™assegnazione di nuovi titoli concessori per lโ€™accesso al mercato della raccolta di scommesse e altri prodotti di gioco pubblico su eventi ippici e sportivi, prorogando ripetutamente lโ€™efficacia delle concessioni rilasciate nel 2012 per una durata inizialmente prevista di 40 mesiโ€.

10. Con replica 11 gennaio 2022, infine, sempre la societร  appellante ha ribadito il proprio punto di vista, riconoscendo comunque che, essendo stato pronunciato un provvedimento espresso, il proprio interesse a ricorrere contro il silenzio รจ effettivamente venuto meno.

11. Alla pubblica udienza del giorno 3 febbraio 2022, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

12. Lโ€™appello รจ infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.

13. Va dichiarato improcedibile il primo motivo, secondo il quale il giudice di primo grado avrebbe dovuto pronunciare nel merito sul ricorso principale contro il silenzio, anzichรฉ dichiararlo improcedibile a sua volta.

Lโ€™appellante ha infatti riconosciuto in modo esplicito, nella replica 11 gennaio 2022, che il proprio interesse in proposito รจ venuto meno, dato che lโ€™amministrazione intimata si รจ in un secondo tempo pronunciata con un provvedimento espresso.

14. Il secondo motivo di appello รจ invece infondato nel merito, perchรฉ, in sintesi, presuppone una ricostruzione non condivisibile del diritto vivente in materia, ovvero presuppone, in modo contrario al vero, unโ€™operativitร  illimitata nel nostro Paese dei CTD e dei PVR di cui si รจ detto.

14.1 La giurisprudenza nazionale, in primo luogo, รจ concorde nel ritenere che lโ€™attivitร  di raccolta delle scommesse nel nostro Paese possa essere svolta in via lecita solo dagli operatori muniti dei titoli sopra citati, ovvero della concessione rilasciata dallโ€™Agenzia e della conseguente autorizzazione di polizia di cui allโ€™art. 88 t.u.l.p.s.

Ciรฒ in particolare vale anche per i CTD e i PVR, che possono esistere solo in collegamento con un operatore legittimato in base alle disposizioni nazionali.

In mancanza, lโ€™attivitร  รจ illecita e costituisce reato ai sensi dellโ€™art. 4 della l. 13 dicembre 1989, n. 401 (cosรฌ espressamente Cass. pen., III 3 dicembre 2020, n. 7129, conforme nelle premesse anche a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questo Consiglio, per tutte sez. IV 25 agosto 2015 n.3985 e sez. II 20 aprile 2015 n.1992).

14.2 Si tratta di un regime del tutto conforme al diritto europeo.

14.2.1 In primo luogo, per la Corte di Giustizia dellโ€™Unione (si vedano per tutte le sentenze 21 ottobre 1999, in C 67/98 Zenatti, e 6 marzo 2007, in C 338/04 Placanica), le disposizioni dei trattati europei non ostano a norme nazionali le quali riservino a determinati soggetti lโ€™esercizio delle scommesse sugli eventi sportivi, ove le norme stesse siano effettivamente giustificate da obiettivi politico sociali di limitazione degli effetti nocivi di tale attivitร  e impongano restrizioni non sproporzionate rispetto a tale obiettivo.

14.2.2 Ciรฒ in particolare in base allโ€™art. 52 TFUE (in precedenza art. 46 del Trattato CE e ancora precedentemente art. 56 dello stesso Trattato), per cui – pur a fronte della libertร  generale di stabilimento e di prestazione dei servizi – resta โ€œimpregiudicata l’applicabilitร  delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanitร  pubblicaโ€.

La Corte ha infatti ritenuto in sintesi che lโ€™esigenza di evitare infiltrazioni della criminalitร  organizzata nel mercato delle scommesse e di controllare che esso si svolga in modo lecito costituisca unโ€™esigenza imperativa di interesse generale che giustifica una normativa restrittiva in materia.

14.2.3 Sempre secondo la Corte, spetta poi al giudice nazionale verificare se le restrizioni previste dalla normativa del proprio Paese siano in concreto conformi al diritto europeo perchรฉ adeguate e proporzionate. Solo per chiarezza, si rende esplicito che il giudizio della giurisprudenza italiana รจ stato favorevole, come risulta, per tutte, dalle sentenze sopra citate.

14.2.4 In secondo luogo, la stessa Corte di Giustizia, nella sentenza 12 settembre 2012, in C 660/11 e 8/12 Biasci e Rainone, ha affermato in modo espresso che nellโ€™Unione europea non esiste un principio di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni in materia di gioco.

14.3 Pertanto, non ha fondamento nel diritto europeo la tesi dellโ€™appellante, secondo la quale qualsiasi operatore autorizzato alla raccolta di scommesse in un qualsiasi Paese dellโ€™Unione avrebbe titolo per operare nel nostro Paese, nellโ€™esercizio della libertร  di stabilimento ovvero di prestazione dei servizi, tramite i citati CTD e PVR.

14.4 In proposito, รจ necessaria una precisazione.

Lโ€™appellante, nei suoi atti, suggerisce, senza ulteriori indicazioni, che ciรฒ avverrebbe comunque in prassi, e che quindi la presunta discriminazione a rovescio a suo dire sussistente sarebbe una discriminazione di fatto, contro la quale avrebbe diritto di tutelarsi.

Si tratta perรฒ di un ordine di idee non condivisibile, perchรฉ una prassi in tal senso, quandโ€™anche esistesse e fosse in qualche modo tollerata, sarebbe illecita, come si รจ detto anche penalmente, e quindi non potrebbe essere riconosciuta ovvero estesa ad altri soggetti che se ne volessero avvantaggiare.

14.5 Le prospettazioni difensive dellโ€™appellante muovono invece da unโ€™eccezione alla regola sin qui esposta, eccezione che perรฒ ha portata circoscritta ad una situazione particolare, cui lโ€™appellante stessa รจ estranea, e non puรฒ essere estesa al di fuori di essa.

Sintetizzando al massimo una vicenda nota, รจ accaduto quanto segue:

14.5.1 Come sopra rilevato, lo Stato italiano ha provveduto ad assegnare le concessioni per la raccolta di scommesse mediante bandi periodici, in particolare attraverso il bando 11 dicembre 1998, al quale partecipรฒ un noto operatore europeo del settore, autorizzato da altro Stato membro.

14.5.2 Questo operatore venne escluso dalla gara, con un provvedimento illegittimo per contrarietร  al diritto europeo, che ebbe a contestare vittoriosamente nelle sedi competenti; nel frattempo, perรฒ, continuรฒ ad operare in Italia tramite propri CTD, gestiti da cittadini italiani, sprovvisti dellโ€™autorizzazione di polizia di cui allโ€™art. 88 del t.u.l.p.s.

14.5.3 Di conseguenza, ai gestori di questi CTD venne contestato il reato di abusiva raccolta di scommesse: nel relativo processo, la questione della legittimitร  della norma incriminatrice venne sottoposta tramite rinvio pregiudiziale allโ€™esame della Corte di Giustizia.

Questโ€™ultima, con le sentenze 6 marzo 2007, in C 338/04 Placanica giร  ricordata, e 16 febbraio 2012, in C 72 e 77/10 Costa e Cifone, ribadรฌ in linea di principio la conformitร  al diritto europeo delle restrizioni poste dagli Stati allโ€™esercizio dellโ€™attivitร  in questione, e ritenne perรฒ che nel caso concreto fosse contraria al Trattato โ€œuna normativa nazionale, โ€ฆche impone una sanzione penale a soggetti quali gli imputati nelle cause principali per aver esercitato un’attivitร  organizzata di raccolta di scommesse in assenza della concessione o dell’autorizzazione di polizia richieste dalla normativa nazionale allorchรฉ questi soggetti non hanno potuto ottenere le dette concessioni o autorizzazioni a causa del rifiuto di tale Stato membro, in violazione del diritto comunitario, di concederle loroโ€, come afferma testualmente la sentenza Placanica.

14.5.4 La Corte ha quindi creato in via giurisprudenziale una sorta di sanatoria per i soggetti che lo Stato italiano aveva illegittimamente escluso dalle gare, sanatoria che perรฒ non รจ estensibile al di fuori da questo caso particolare.

In altre parole, cosรฌ come ritenuto dalla citata Cass. pen. 7129/2020, lโ€™esercizio delle scommesse senza la concessione e lโ€™autorizzazione รจ lecito, nel senso che non รจ penalmente punibile, solo se sia dimostrato che l’operatore europeo non ha ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di una sua illegittima esclusione dalle gare, o comunque a causa di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei suoi confronti.

14.5.5 Poichรฉ questโ€™ipotesi non sussiste rispetto allโ€™appellante, che per vero nemmeno la ha allegata, rimane nei suoi confronti rilevante quanto si รจ affermato in generale, ovvero che in base alle norme nazionali, conformi al diritto europeo, essa non puรฒ operare se non dopo avere ottenuto una concessione attribuita tramite gara e la conseguente autorizzazione di polizia.

15. Quanto si รจ detto sin qui, per respingere il secondo motivo, comporta, come conseguenza necessaria, che le questioni di legittimitร  costituzionale ovvero europea della normativa per cui รจ causa vanno dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza.

Infatti, esse sono state formulate presupponendo una ricostruzione del fatto difforme da quanto risulta, cioรจ, lo si ripete per chiarezza, la possibilitร  โ€“ che invece non sussiste – per ciascun operatore abilitato da uno Stato membro di operare senza limiti in Italia tramite CTD e PVR.

16. In conclusione, lโ€™appello va respinto“.