Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, di istanza sospensiva, persentato contro il Comune di Sarcedo, per l’annullamento della ordinanza n. 31 del 2 luglio 2015 emessa dal Sindaco avente ad oggetto “Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, installati negli esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S. RD 773 /1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione”, pubblicata all’albo pretorio on-line dal 2 al 17 luglio 2015.
Si legge: “Premesso: 1. Con il ricorso straordinario in oggetto, la ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della (…), impugna, chiedendone l’annullamento e la sospensione in via cautelare, la ordinanza n. 31 del 2 luglio 2015, emessa dal Sindaco del Comune di Sarcedo (VI), avente ad oggetto “Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, installati negli esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S. RD 773 /1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione”, pubblicata all’albo pretorio on-line dal 2 luglio al 17 luglio 2015.
2. Con l’atto di gravame, la ricorrente espone:
a) di essere in possesso di regolare autorizzazione ex art. 86 T.U.L.P.S. per attività di somministrazione di alimenti e bevande con annessa sala giochi, quindi idonea per la raccolta delle giocate tramite apparecchi da gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S., e di essere iscritta nell’elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi da intrattenimento con distribuzione di vincite in denaro tenuto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) che in data 2 luglio 2015, il Sindaco del Comune di Sarcedo, richiamando dati resi pubblici dalla USSL n. 4 dell’Alto Vicentino sulla potenziale presenza di soggetti bisognosi di cure nell’intero territorio di competenza della stessa USSL, ha emesso l’ordinanza n. 31 del 2 luglio 2015 avente ad oggetto “Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, installati negli esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S. RD 773/ 1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione”;
c) la citata ordinanza, sotto comminatoria di sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive, ha disposto, in via permanente e relativamente a tutto il territorio comunale, un orario di funzionamento massimo degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., fissandolo “dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, festivi compresi” e stabilendo che gli stessi apparecchi, “nelle ore di non funzionamento, devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio”;
d) la suindicata disciplina restrittiva dello svolgimento delle attività delle sale da gioco e degli apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro sarebbe finalizzata al contrasto dell’insorgenza di fenomeni devianti nel loro utilizzo tenuto conto “che tra i fruitori vi sono giovani ed anziani, soggetti forse più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica”.
3. A fondamento del ricorso straordinario, per contestare il cattivo uso da parte del Sindaco del Comune di Sarcedo del potere di regolazione degli orari degli apparecchi da gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. (potere riconosciuto, afferma la ricorrente, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 220 del 2014) e, comunque, il superamento dei limiti al suo esercizio individuati dalla stessa giurisprudenza costituzionale e amministrativa, denuncia le seguenti censure:
1) Violazione degli artt. 50, comma 7, T.U.E.L. e 31 del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 214/2011; Violazione dell’art. 11 delle preleggi al codice civile; Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti;
2) Violazione degli artt. 50, comma 7, T.U.E.L. e 31 d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 214/2011; Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti; Eccesso di potere per illogicità manifesta.
3) Violazione degli artt. 50, comma 7, T.U.E.L. e 31 del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 214/2011; Violazione dell’art. 6, comma 5, della l. n. 180/2011; Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti; Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
4) Violazione degli artt. 50, comma 7, e 54, comma 4, del T.U.E.L. e 31 del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 214/2011; Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti; Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
5) Violazione degli artt. 50, comma 7, del T.U.E.L. e 31 del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 214/2011; Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Eccesso di potere per disparità di trattamento;
6) Violazione degli artt. 50, comma 7, del T.U.E.L. e 31 del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 214/2011; Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti; Eccesso di potere per travisamento ed illogicità manifesta; Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
7) Violazione degli artt. 8-bis e 16 della legge 689/1981; Eccesso di potere per contrasto con norma generale.
4. A sostegno della domanda di sospensione cautelare dell’ordinanza impugnata la ricorrente deduce che da essa deriva un pregiudizio grave ed irreparabile correlato al rischio di interruzione dell’attività economica, alla perdita dell’avviamento ed allo sviamento della clientela.
5. Con il parere n. 416 del 19 febbraio 2016 la Sezione si è pronunciata negativamente sulla domanda cautelare di sospensiva.
6. Con la relazione istruttoria trasmessa nota prot. n. RU28774 del 22 marzo 2016, il Ministero dell’economia e delle finanze, senza esaminare analiticamente le singole doglianze formulate dalla ricorrente, né prendere posizione sull’esito del gravame, si è limitato a ricostruire la cornice normativa in cui si inserisce la presente controversia.
7. Con il parere interlocutorio n. 939 del 25 maggio 2020 la Sezione ha richiesto al Ministero istruttore di trasmettere una relazione integrativa per riferire analiticamente sui singoli motivi di censura e sull’esito del gravame, provvedendo a partecipare preliminarmente la relazione stessa alla ricorrente, con assegnazione di un congruo termine per eventuali controdeduzioni e repliche.
8. Con nota prot. n. 10653 del 23 settembre 2020 il Ministero riferente ha provveduto a trasmettere la relazione integrativa richiesta con il parere interlocutorio n. 939 del 2020. Con detta relazione il Ministero esamina le singole censure articolate dalla ricorrente e, ritenendone la infondatezza, propone la reiezione del proposto gravame.
Considerato:
9. Preliminarmente il Collegio deve provvedere alla riunione degli affari RG nn. 1967/2005 e 692/2016, riguardanti entrambi lo stesso ricorso straordinario, sul quale i può essere quindi espresso un unico parere.
10. Il ricorso straordinario è integralmente infondato, nei termini appresso precisati.
11. Con il primo motivo la ricorrente censura l’ordinanza gravata perché, a suo dire, non avrebbe potuto apportare modificazioni all’orario di apertura degli esercizi esistenti ovvero degli esercizi in cui erano già installati apparecchi da gioco al momento della pubblicazione del provvedimento.
A sostegno della proposta censura richiama la sentenza n. 220 del 2014 della Corte costituzionale, laddove precisa che la disciplina di cui all’art. 31 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 si applica soltanto ai “nuovi esercizi”.
11.1 Il motivo è privo di pregio.
11.2 Come è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza 18 luglio 2014, n. 220, ha adottato una interpretazione evolutiva dell’art. 50, comma 7, del d. lgs. n. 267 del 2000, riconoscendo ai sindaci, in linea con quanto già statuito dalla giurisprudenza amministrativa, il potere di “disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale” (così, C. cost. n. 220 del 2014, punto 5.1).
Con la medesima sentenza la Consulta, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art. 31, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, l’ha dichiarata inammissibile, rilevando che la disposizione, dopo avere affermato che costituisce “principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura”, ammette la introduzioni di limiti territoriali, purché “connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”.
Secondo la Consulta “La seconda parte della disposizione censurata stabilisce quindi quali possano essere le esigenze suscettibili di giustificare le limitazioni al generale principio di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio” e “il dato testuale appare insuperabile nel richiamo all’«apertura» di «nuovi» esercizi commerciali. Il presupposto applicativo del principio generale, nonché delle sue deroghe, appare costituito proprio dalla «novità» degli esercizi commerciali ai quali si riferisce la disposizione” (così, C. cost. n. 220 del 2014, punto 6.2).
11.3 I trascritti passaggi della motivazione della sentenza evocata dalla ricorrente dimostrano con assoluta evidenza che la Corte costituzionale non ha riferito alle ordinanze sindacali di regolazione degli orari delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi con vincite in denaro il limite dei nuovi esercizi, bensì alla diversa fattispecie disciplinata dall’art. 31, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011 di introduzioni di deroghe al generale principio della libertà di apertura di “nuovi esercizi commerciali” sul territorio comunale.
E non poteva essere diversamente, tenuto conto che il potere di regolazione degli orari riconosciuto in capo al sindaco attraverso l’utilizzo dello strumento di cui all’art. 50, comma 7, del d. lgs. n. 267 del 2000 non è ragionevolmente limitabile con riferimento ai soli nuovi esercizi commerciali, giacché ciò determinerebbe, oltre ad una inammissibile disparità di trattamento tra esercizi nuovi e preesistenti, un effetto distorsivo grave coincidente come lo spostamento della clientela verso gli esercizi preesistenti, senza limitazioni di orari, a discapito dei nuovi esercizi. La misura, sul piano dell’obiettivo dichiarato di ridurre le patologie correlate al gioco compulsivo, risulterebbe peraltro totalmente inefficace.
12. Con il secondo motivo la ricorrente censura la scelta sindacale di introdurre, senza un termine finale di efficacia, limitazioni orarie sull’intero territorio comunale e non su singole porzioni di esso.
A suo avviso, l’ordinanza sarebbe viziata da sproporzionalità e irragionevolezza in quanto non potrebbe essere consentito al Comune di adottare provvedimenti permanenti e dalla portata oggettivamente indiscriminata.
12.1 Il motivo è privo di pregio.
12.2 La Sezione, chiamata a pronunciarsi su una fattispecie analoga a quella controversa, ha avuto modo di precisare la piena legittimità dei provvedimenti comunali di limitazione all’attività di organizzazione e gestione dei giochi pubblici a condizione che siano volte alla tutela di interessi generali (salute, dignità, sicurezza, utilità sociale) e che siano proporzionate agli obiettivi perseguiti (cfr. Cons. Stato, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1508).
In particolare, detti provvedimenti possono ben consistere nella riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincite in denaro con l’obiettivo di contrastare efficacemente le ludopatie.
Ha chiarito la Sezione che in questa materia “all’Amministrazione comunale è attribuita un’ampia discrezionalità nell’individuazione degli strumenti di gioco su cui intervenire e delle fasce orarie in cui ne è vietato l’utilizzo. La gravità e la diffusione del fenomeno della ludopatia e la necessità di interventi efficaci e tempestivi, come sopra accennato, è stata riconosciuta ad ogni livello – sia sanitario (Organizzazione mondiale della sanità, Ministero della salute, ecc.), sia normativo (normativa comunitaria, leggi nazionali e regionali), sia a livello giurisprudenziale (Corte Costituzionale e giurisprudenza amministrativa). Pertanto, l’esistenza del problema, la sua diffusione e l’esigenza di interventi adeguati non necessitano di particolare dimostrazione” (così, Cons. Stato n. 1508 del 2019, punti 7.6 e 7.7).
12.3 Ne discende che, a fronte di un ampio potere di intervento come quello disciplinato dall’art. 50, comma 7, del d. lgs. n. 267 del 2000, nell’interpretazione evolutiva avallata dalla Corte costituzionale, le critiche della ricorrente non colgono nel segno, potendo certamente la scelta sindacale cadere su una regolazione degli orari estesa a tutto il territorio comunale, e non soltanto a singole porzioni (scelta quest’ultima che potrebbe essere finanche irragionevole, soprattutto nei piccoli e medi comuni in cui il giocatore avrebbe facilità a spostarsi verso gli esercizi aperti nelle varie fasce orarie), senza necessità di apporre a priori termini finali di efficacia, tenuto conto che l’ordinanza sindacale può sempre essere modificata o revocata a fronte del cambiamento delle condizioni di rischio per la salute che ne hanno giustificato l’adozione.
13. Con il terzo motivo viene denunciato dalla ricorrente il mancato coinvolgimento delle associazioni di categoria delle imprese che si occupano di gioco lecito prima dell’emanazione dell’ordinanza impugnata, in presunta violazione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 180 del 2011.
13.1 Il motivo è stato già negativamente apprezzato nella giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato, secondo la quale il denunciato presunto deficit di istruttoria non può determinare “di per sé l’illegittimità del provvedimento impugnato salvo che non si provi che la partecipazione procedimentale avrebbe condotto ad un provvedimento di contenuto anche parzialmente diverso, cosa di cui non vi è traccia nel caso di specie” (così, Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2018, n. 4147).
Detta conclusione non può che essere condivisa in questa sede dal Collegio, non avendo la ricorrente fornito alcun elemento di prova nel senso che la consultazione con le associazioni degli operatori di settore avrebbe condotto ad una modifica del contenuto della ordinanza sindacale impugnata.
13.2 In disparte le considerazioni assorbenti che precedono, deve essere ulteriormente osservato che la denunciata violazione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 180 del 2011 non può essere nella specie neppure astrattamente ipotizzata, giacché quest’ultima disposizione enuncia un criterio generale di indirizzo diretto a tutti i soggetti pubblici menzionati al comma 1 – Stato, regioni ed enti locali – i quali sono tenuti a “prevedere e regolamentare” nei propri statuti e regolamenti di organizzazione “il ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell’approvazione di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese…”.
E’ quindi evidente che, in assenza di prova che il suindicato criterio generale di indirizzo sia stato concretamente recepito e tradotto in misure organizzative cogenti nell’ambito dell’organizzazione del Comune di Sarcedo, la censura risulta priva di pregio.
14. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta che l’ordinanza sindacale impugnata non è stata preceduta dall’adozione di un atto di indirizzo da parte del Consiglio comunale di Sarcedo, e ciò in presunta violazione dell’art. 50, comma 7, del d. lgs n. 267 del 2000.
14.1 Anche quest’ultimo motivo è privo di pregio.
14.2 La giurisprudenza amministrativa ha invero evidenziato che il potere sindacale di regolare gli orari delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincite in denaro non dipende, né può essere condizionato, dal previo esercizio del correlato potere di indirizzo del consiglio comunale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 agosto 2018, n. 1383).
Il richiamo al comma 7 dell’art. 50 del d. lgs. n. 267 del 2000 degli indirizzi del consiglio comunale non può quindi che essere inteso nel senso che essi vincolano l’esercizio del potere sindacale ove già in precedenza emanati, laddove nessun vincolo può ritenersi sussistente negli altri casi.
Ne discende l’infondatezza della censura formulata dalla ricorrente, non essendo stata provata la sussistenza di indirizzi del Consiglio comunale di Sarcedo emanati prima dell’adozione della ordinanza impugnata.
15. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta che l’ordinanza sindacale colpisce esclusivamente gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. anziché riguardare tutti gli ulteriori servizi di gioco commercializzati all’interno dei pubblici esercizi presenti sul territorio comunale.
15.1 In ossequio ad indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2020, n. 6331; Id., n. 4147 del 2018) anche tale motivo deve essere respinto, perché esso muove dall’erronea convinzione della pretesa definitività ed esaustività delle limitazioni contestate, laddove queste rappresentano delle misure, non inadeguate, né illogiche, arbitrarie o irragionevoli finalizzate a porre argine ai concreti rischi derivanti dal fenomeno della ludopatia.
In tal senso, seppure possa condividersi in astratto l’assunto che anche in esercizi non dedicati esclusivamente al gioco, come bar, tabaccherie ed altri simili locali, il concreto atteggiarsi della propensione al gioco possa essere assumere una dimensione non residuale rispetto all’attività principale ed essere fonte di rischi per la salute pubblica, non può tuttavia sottacersi che la parzialità delle limitazioni adottate non ne determina necessariamente l’illegittimità, non potendo negarsi la loro adeguatezza, idoneità e proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti, ancorché questi ultimi possano essere meritevoli e bisognosi di ulteriori e anche più intensi interventi.
16. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia un presunto difetto di istruttoria che vizierebbe l’ordinanza sindacale impugnata, in quanto dalla relazione della ULSS dell’Alto Vicentino, richiamata nella medesima ordinanza, non emergerebbero dati epidemiologici e clinici dai quali inferire la pericolosità degli apparecchi da gioco rispetto agli altri servizi di gioco nonché la stessa oggettiva utilità delle apportate limitazioni orarie per la cura della salute e del benessere dei soggetti appartenenti alle c.d. categorie deboli.
16.1 Anche quest’ultimo motivo è privo di pregio.
16.2 Come correttamente dedotto dal Comune di Sarcedo nella propria memoria difensiva, l’ordinanza sindacale impugnata si fonda su di una accurata indagine, avente ad oggetto la situazione sociale del territorio, compiuta dalla ULSS n. 4 Alto Vicentino che ha registrato un costante aumento delle persone che necessitano di assistenza per patologie legate alla ludopatia con evidenti e inevitabili ripercussioni sulle famiglie e sulle comunità locali.
In particolare, nella relazione della ULSS n. 4 si evidenzia che sul territorio a cui si riferisce la rilevazione sono stati stimati almeno 74 adulti con sintomatologia da dipendenza da gioco con bisogno di interventi specifici di supporto e cura e che “quanto più sono numerose le opportunità di gioco e il tempo a disposizione della popolazione, maggiore è il numero dei dipendenti”, a conferma della utilità, per la tutela della salute individuale e collettiva, di un provvedimento di regolazione degli orari delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincite in denaro.
Tanto rilevato, in ossequio ai più recenti indirizzi giurisprudenziali del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2020, n. 6331; Id., n. 4496 del 2020) la Sezione non può che ribadire in questa sede che una ordinanza sindacale di regolazione degli orari delle sale da gioco non può considerarsi viziata da deficit di istruttoria o di motivazione soltanto perché il numero dei giocatori ludopatici registrato dalla competente azienda sanitaria non sia in assoluto elevato, giacché ciò che massimamente va considerato è il trend di crescita registrato nel periodo della rilevazione, il quale, da solo, induce allarme negli enti pubblici preposti alla tutela della salute e giustifica pertanto l’adozione di misure restrittive come quelle di cui all’ordinanza impugnata.
Pertanto, tenuto anche conto dell’assenza di specifiche contestazioni da parte della ricorrente in ordine alla correttezza dei dati acquisiti dalla ULSS n. 4 Alto Vicentino e della irrilevanza del rilievo inerente la non coincidenza del territorio della ULSS n. 4 con quello del Comune di Sarcedo (giacché, essendo il territorio comunale ricompreso nel perimetro di quello di competenza della ULSS n.4, il trend registrato comunque interessa in modo inscindibile la complessiva zona di appartenenza del Comune), il motivo non può essere condiviso. Può, in proposito, evidenziarsi che, nel caso di piccoli comuni limitrofi (il Comune di Sarcedo ha un territorio di soli 13,5 chilometri quadrati) il fenomeno della ludopatia, ove apprezzato nella sua dimensione sovraconunale, può essere efficacemente contrastato con azioni nel singolo Comune coordinate con quelle degli altri Comuni della zona. Nel caso di specie il provvedimento impugnato reca in premessa il riferimento alla posizione espressa dall’ANCI sul punto (ribadita poi nella nota dell’ANCI Veneto del 24.04.2015, prot. 1164) e nella memoria depositata in atti dal Comune resistente si dà poi conto del fatto che “L’ordinanza sindacale si pone in una più vasta azione concordata all’interno della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS nr.4 Alto Vicentino che, appunto, partendo da un’analisi svolta dall’ULSS stessa su tutto il territorio di competenza, ha rilevato come il fenomeno della ludopatia sia in continua evoluzione. Le cifre sono in costante aumento […].
17. Con il settimo e ultimo motivo la ricorrente denuncia la illegittimità della ordinanza sindacale impugnata nella parte in cui enuncia una nozione di “recidiva” non prevista dalla legge n. 689 del 1981 e prescrive, in assenza di copertura di una norma di rango primario, sanzioni amministrative accessorie particolarmente afflittive come la sospensione dell’attività per un periodo da uno a sette giorni.
17.1 Anche quest’ultimo motivo è privo di pregio.
17.2 La doglianza è stata già ripetutamente esaminata e respinta dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2020, n. 6331; Id., 13 luglio 2020, n. 4495; Id., 28 marzo 2018, n. 1933), sulla base del rilievo che la misura sanzionatoria della sospensione dell’attività non è riconducibile, come erroneamente dedotto dalla ricorrente, alle sanzioni amministrative disciplinate dalla legge n. 689 del 1981, trattandosi di potere rientrante nell’ambito del c.d. rapporto amministrativo instauratosi tra amministrazione comunale e privato autorizzato. Di qui il corollario che l’ordinanza sindacale “non può ritenersi viziata non solo con riferimento all’asserita violazione del principio di legalità, ma neanche per aver disciplinato la recidiva in maniera diversa rispetto a quanto previsto dalla richiamata normativa (art. 8-bis L. n. 689 del 1981), vale a dire ammettendola anche in caso di pagamento della sanzione in misura ridotta” (così, Cons. Stato n. 6331 del 2020, punto 10.7).
Ed invero, in forza del passaggio dall’autorità di pubblica sicurezza ai comuni delle funzioni di cui al T.U.L.P.S. per opera dell’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 616 del 1977 è stata trasferita ai comuni anche la competenza all’adozione delle misure sanzionatorie previste dall’art. 10 del T.U.LP.S., tra le quali rientra la revoca o la sospensione dell’autorizzazione nel caso di abuso della persona autorizzata. Tra le condotte di abuso rientra certamente anche la violazione delle disposizioni dirette a garantire il corretto esercizio dell’attività autorizzata e, pertanto, di quelle che regolano gli orari di apertura e chiusura delle sale gioco ed il funzionamento degli apparecchi automatici con vincita in denaro.
18. L’accertata infondatezza di tutte le censure articolate dalla ricorrente impone l’integrale rigetto del ricorso straordinario”.