Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezioni Unite) ha respinto – tramite ordinanza – il ricorso presentato contro Ministero dell’Interno e Questura di Bari in cui si chiedeva “l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Bari ha negato il rilascio della licenza ex art. 88 TULPS per le attività di esercizio delle scommesse sportive e per l’istallazione di apparecchi automatici VLT, di cui all’art. 110 del TULPS, richiesta dalla società ricorrente (…)”.

Per i giudici: “Considerato che, in disparte lo spostamento dell’ingresso al n. civico (…) (che potrebbe risolvere la questione della distanza minima dalla Chiesa (…)) e l’opportunità di una verifica preventiva della destinazione urbanistica dell’immobile che ospita la Chiesa di (…), ad un primo esame – tipico di questa fase – appare insuperabile la questione della distanza minima dalla RSA gestita dalla (…) nuovi poiché, in quanto “struttura sanitaria”, rientra de plano nelle preclusioni stabilite dall’art. 7 della L.R. n. 43/2013 a prescindere dalla gestione privata o pubblica della stessa;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione unica, respinge l’istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase”.

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