Il Consiglio di Stato ha accolto – tramite ordinanza – il ricorso presentato dal titolare di una sala scommesse di Pistoia contro Ministero dell’Interno e Questura Pistoia, in cui si chiedeva la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), resa tra le parti, nel ricorso per l’annullamento del provvedimento (…) del Questore della Provincia di Pistoia, del 10 ottobre 2022, concernente il diniego di autorizzazione ex art. 88 TULPS per svolgere attività di raccolta scommesse, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Per il Consiglio di Stato “premesso che: l’appellante, titolare della omonima ditta individuale con sede legale e operativa in Pistoia, ha richiesto l’autorizzazione ex art. 88 TULPS per l’attività di raccolta scommesse di cui all’art. 38 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; l’istanza è stata denegata con il provvedimento censurato in primo grado, sul presupposto che si tratterrebbe di una “nuova apertura” del punto di raccolta scommesse, ai sensi dell’art. 4 comma 5, lett. a) della legge regionale Toscana n. 4/2018;

Considerato che: la (…), precedente concessionaria per cui l’appellante aveva raccolto le scommesse, in data 22 aprile 2022 ha esercitato nei confronti di quest’ultimo il recesso dal contratto per la commercializzazione dei giochi pubblici sportivi; la legge regionale equipara a “nuovo contratto” espressamente quello che fa seguito alla “rescissione” o alla “risoluzione” di un precedente contratto; sono, dunque, controversi i profili: i) della piena riconducibilità della fattispecie di “recesso” tra le ipotesi “tassative” prefigurate dalla legge; ii) della coerenza della soluzione prospettata dal TAR rispetto alla ratio legis intesa a contemperare la pianificazione dei nuovi punti di raccolta scommesse con la salvaguardia dei punti esistenti; iii) in ultima analisi, della conformità della legge regionale ai parametri costituzionali e ai principi comunitari rilevanti in materia;

Ritenuto che le diverse tematiche innanzi menzionate meritino un adeguato approfondimento nella più opportuna sede della cognizione piena e che, a tal fine, la più congeniale misura cautelare sia quella della sollecitazione della trattazione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 55 comma10 c.p.a.;

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese nei due gradi del giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accoglie l’appello n.1899/2023 e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado ai soli fini della sollecita calendarizzazione dell’udienza pubblica di discussione. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Spese compensate nei due gradi del giudizio”.

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