Paesi Bassi vs associazione di operatori di gioco. Nei giorni scorsi la Corte Eu ha formalizzato il ricorso dello stato olandese per l’annullamento della pronuncia della Corte con la quale ha dato ragione a EGBA nel suo ricorso contro il rifiuto della Commissione europea di avviare un’indagine sugli aiuti di Stato per la concessione di licenze per le lotterie nei Paesi Bassi.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) aveva infatti stabilito che la Commissione Europea doveva indagare su eventuali vantaggi finanziari illegali derivanti dal modo in cui lo Stato olandese ha concesso le licenze alle lotterie storiche nei Paesi Bassi.

I fatti

La normativa dei Paesi Bassi relativa ai giochi d’azzardo è basata su un sistema di autorizzazioni esclusive, o licenze, secondo cui è vietato organizzare o promuovere giochi d’azzardo, a meno che non sia stata rilasciata a tale scopo un’autorizzazione amministrativa.

EGBA è un’associazione senza scopo di lucro, i cui aderenti sono operatori europei dei giochi d’azzardo on line. L’8 marzo 2016, essa ha depositato una denuncia presso la Commissione europea, a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, avente ad oggetto un aiuto asseritamente illegale e incompatibile con il mercato interno, concesso dal Regno dei Paesi Bassi a diversi gestori di lotterie e di altre attività di scommesse e di giochi d’azzardo in tale Stato membro.

  La denuncia riguardava, da una parte, una norma di politica generale, adottata dal segretario di Stato dei Paesi Bassi alla Sicurezza e alla Giustizia il 7 ottobre 2014, e avente ad oggetto la proroga fino al 1º gennaio 2017 delle licenze rilasciate per le scommesse sportive, le scommesse sulle corse ippiche, le lotterie e le case da gioco ai titolari di licenze, nonché, dall’altra, le decisioni adottate dalla Nederlandse Kansspelautoriteit (Autorità per i giochi d’azzardo, Paesi Bassi), il 25 novembre 2014, in applicazione di tale norma, intese a rinnovare sei licenze che erano in procinto di scadere per lotterie a scopo caritativo, scommesse sugli eventi sportivi, lotterie istantanee, lotto e scommesse sulle corse ippiche (in prosieguo, congiuntamente: la «misura contestata»).

  Nella sua denuncia la ricorrente asseriva, in sostanza, che, applicando la misura contestata, le autorità dei Paesi Bassi avevano concesso un aiuto di Stato ai gestori titolari di tali licenze. Essa sosteneva che tale aiuto era stato concesso sotto forma di una proroga delle licenze esistenti su base esclusiva, senza che le autorità dei Paesi Bassi avessero chiesto il pagamento di un corrispettivo al prezzo di mercato e senza che avessero organizzato un procedimento di attribuzione delle licenze aperto, trasparente e non discriminatorio.

Il 30 marzo 2016, la Commissione ha trasmesso una versione non riservata della denuncia alle autorità dei Paesi Bassi, che hanno risposto con lettera del 22 luglio 2016. Successivamente, la Commissione, con lettera del 16 agosto 2016, ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità dei Paesi Bassi, che vi hanno risposto con lettera dell’11 ottobre 2016.

  La ricorrente ha presentato osservazioni complementari alla Commissione in data 4 maggio, 28 giugno e 17 novembre 2016.

Il 30 maggio 2017, la Commissione ha informato la ricorrente del risultato della sua valutazione preliminare. Essa ha considerato che la proroga delle licenze dei titolari di licenze esistenti su base esclusiva non comportava il trasferimento di risorse di Stato. Essa ha pertanto ritenuto che la misura contestata non integrasse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. È stato tuttavia esplicitamente indicato che tale posizione non costituiva una posizione definitiva della Commissione stessa, ma soltanto un primo parere dei servizi della Direzione generale «Concorrenza», basato sulle informazioni disponibili e in attesa di altre osservazioni complementari che la ricorrente avrebbe potuto presentare, se lo desiderava.

La ricorrente ha risposto con una lettera del 30 giugno 2017 nella quale ha contestato la valutazione della Commissione e ha fornito informazioni complementari.

Con sentenza del 2023 la Corte Eu ha stabilito di accogliere “la censura vertente sui vantaggi indiretti concessi agli organismi ai quali i titolari delle licenze devono versare una parte dei loro introiti prodotti dalle attività di giochi d’azzardo, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti presentati dalla ricorrente nell’ambito della prima e della seconda parte”.

Il 26 gennaio 2024 I Paesi Bassi hanno depositato un ricorso per l’annullamento della pronuncia della Corte Eu.

Queste le motivazioni a fondamento del ricorso:

Il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 1,,lettera h), l’articolo 4, paragrafi 3 e 4, e l’articolo 24 del regolamento 2015/15891 , nonché il suo obbligo di motivazione. I punti da 29 a 53 della sentenza impugnata fanno emergere un errore di diritto. Concludendo che i diritti procedurali della European Gaming and Betting Association sono stati violati, il Tribunale attribuisce a torto una portata più ampia all’interesse di quest’ultima e/o alla presunta misura di aiuto di Stato che la European Gaming and Betting Association contestava nel suo ricorso.

1. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto per quanto riguarda la ricevibilità della censura relativa al presunto aiuto di Stato indiretto concesso alle associazioni caritative.

2. Il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione a) non indicando in che modo un esame dell’aiuto di Stato indiretto alle associazioni caritative sarebbe rilevante ai fini del presunto aiuto di Stato concesso ai licenziatari e b) non esaminando in modo motivato gli argomenti difensivi della Commissione, sostenuta dai Paesi Bassi, contro la censura della European Gaming and Betting Association relativa a tale aiuto di Stato indiretto.

3.    Il Tribunale ha erroneamente applicato la sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C-57/19 P, EU:C:2021:663, e l’articolo 4, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l’articolo 24 del regolamento 2015/1589.

4.    Il Tribunale è incorso in un errore di diritto considerando (implicitamente) la European Gaming and Betting Association come un’«interessata», ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, in relazione al presunto aiuto di Stato concesso alle associazioni caritative.