La vicenda si riferiva a titolari di un CED napoletano, collegato a bookmaker austriaco, avente sede a Vienna, oggi regolarizzato, ma all’epoca dei fatti privo di concessione.
Gli imputati avevano richiesto il titolo di pubblica sicurezza, che però era stato denegato dalla Questura di Napoli per la carenza del titolo concessorio.
In sede di sequestro era stata avanzata richiesta di riesame ed il Tribunale del riesame partenopeo aveva, in effetti, riconosciuto la discriminazione dell’operatore austriaco e dei suoi preposti in relazione al bando del 2012.
Tuttavia i due indagati sono stati sottoposti, comunque, a processo ed il Tribunale di Napoli li aveva condannati alla pena della reclusione, non considerando la documentazione prodotta dalla difesa tra cui, principalmente, l’ordinanza di riesame e la richiesta del titolo di pubblica sicurezza e relativo diniego. Veniva avanzato appello, al cui esito tuttavia veniva confermata la sentenza di condanna, in quanto anche la Corte d’appello di Napoli, come sosterrà la difesa in sede di Cassazione, ometteva di considerare la rilevante documentazione prodotta dalla difesa, impostando la motivazione sulla base di una ricostruzione dei fatti opposta a quella reale, poiché avulsa dal fatto che gli imputati avessero, comunque, ricevuto diniego a licenza ex art.88 tulps per profili discriminatori.
Gli indagati a questo punto hanno avanzato ricorso per Cassazione, redatto e discusso dall’avvocato Marco Ripamonti, coadiuvato dall’avv. Riccardo Ripamonti.
Tra i motivi di impugnazione la circostanza del completo travisamento della fattispecie proprio perché la motivazione risultava disancorata, ad avviso del nuovo difensore, rispetto alla documentazione proposta dal precedente patrocinatore e al reale andamento della vicenda.
La stessa Procura Generale presso la Corte di Cassazione, con la propria requisitoria, ha ritenuto il ricorso avanzato dallo Studio Ripamonti meritevole di accoglimento, riconoscendo come la mancata disamina dei documenti prodotti avesse deviato il percorso motivazionale non rispondendo agli argomenti difensivi svolti nei precedenti gradi di merito.
All’udienza del 15 marzo 2023, l’avvocato Marco Ripamonti ha discusso il proprio ricorso dinanzi alla terza sezione della Corte di Cassazione, che ha annullato la sentenza d’appello e relativa condanna.