Ancora una pronuncia della Cassazione su ricorso di un gestore di apparecchi da intrattenimento a vincita contro accertamento dell’Agenzia delle Entrate e contestato maggior reddito ai fini irpef in capo ai soci.
Il titolare di attività di noleggio di apparecchi di intrattenimento con distribuzione di vincite in denaro, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2007, col quale veniva rettificato il reddito d’impresa dichiarato con corrispondente maggior reddito ai fini Irpef in capo ai soci, ha rigettato gli appelli riuniti.
La CTP aveva rigettato i ricorsi riuniti della società e dei soci; la CTR ha respinto l’appello, ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio che ha basato l’accertamento su documentazione reperita presso terzi, ribadendo che l’accertamento con metodo induttivo non altera la ripartizione dell’onere della prova, per cui l’Amministrazione può utilizzare nei confronti del contribuente elementi acquisiti ove corrispondano inesattezze, incompletezza o infedeltà nella dichiarazione del contribuente, anche senza procedere a ispezioni o verifiche presso lo stesso. Quanto alla percentuale del 75% sulle giocate da erogare come vincite ai giocatori, ritiene legittimo l’operato dell’Ufficio che insieme con la PREU e il canone AAMS ha correttamente determinato gli importi assoggettabili a imposta.
Col primo motivo si deduce violazione delle norme per omessa insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione del diritto di difesa, in quanto nella indicazione degli elementi di valutazione a supporto del recupero a tassazione ha fatto generico riferimento ai dati contabili della società concessionarie di rete senza allegare all’atto impositivo o produrre in giudizio i documenti, tenuto conto che il maggior residuo di raccolta delle somme giocate è determinato sulla base dei dati comunicati dai concessionari .
Col secondo motivo si lamenta l’erronea valutazione delle prove, erronea valutazione dei dati relativi al cd. residuo di raccolta posto a base dell’accertamento, violazione del diritto di difesa per mancata indicazione nell’accertamento a quale comma lo stesso si riferisse.
Col terzo motivo si deduce inadeguato esame della prova documentale e del loro riparto, in particolare sulla prova documentale dei costi di gestione di rete effettivamente sostenuti e portati in deduzione.
Per la Cassazione, V Sez. Civile, i motivi sono comunque nella direzione di una complessiva svalutazione degli accertamenti di fatto compiuti dalla CTR; sennonchè, come noto, il diverso apprezzamento degli elementi di prova non può essere sindacato in ragione della sufficienza e non contraddittorietà della motivazione della CTR. Va sul punto ribadito il principio secondo cui al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
Costituisce altresì principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la conformità della sentenza e l’osservanza al Codice, non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che come nella specie il medesimo esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata nonchè evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla ovvero la carenza di esse, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito. Emerge con evidenza, a tale stregua, come la ricorrente in realtà inammissibilmente prospetti una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi .
Peraltro, preso atto della natura dell’accertamento analitico induttivo, basato su prova presuntiva avverso la quale avrebbe dovuto fornire prova contraria, il motivo è in ogni caso infondato.
Il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato, è stato rigettato.