“Può procedersi alla omologazione, ex art. 12 bis l. 3/2012, di un piano di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore affetto da ludopatia; tale situazione soggettiva giustifica la nomina del liquidatore al fine di apprendere i ratei stipendiali promessi dal debitore, in difetto di collaborazione di quest’ultimo, direttamente dal datore di lavoro, nonché al fine di acquisire la finanza esterna promessa da un terzo”. Questa è la motivazione con cui il giudice di Ravenna ha omologato un piano del consumatore di un soggetto affetto da ludopatia.

Il presidente del Codacons, Avv. Marco Maria Donzelli, afferma quanto segue: “Il provvedimento rappresenta un punto di svolta, sia per la legislazione sul Sovraindebitamento, sia nei confronti di quei soggetti che sono affetti da questa malattia. Il Codacons è assolutamente aperto per qualsiasi tipo di consulenza”. E’ quanto si legge su comunicati-stampa.net.

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