“Per tutti coloro che hanno installato all’interno della tabaccheria apparecchi senza vincita in denaro (chiamati anche Comma 7), si avvicina la scadenza per il pagamento annuale dell’ISI e dell’IVA. Come sempre, gli importi da pagare dipendono dalla tipologia dell’apparecchio. Vista l’estrema varietà di apparecchi ludici presenti nel mercato, sarà necessario far riferimento alle specifiche del nulla osta della macchina (laddove previsto) o della scheda tecnica fornita dal produttore/gestore/venditore (laddove non previsto, in quanto inserito nell’Elenco AMEE)”. E’ quanto scrive in una nota il Sindacato Totoricevitori Sportivi.

“Lato tributario, per ogni tipologia di apparecchi, ADM ha disposto la seguente regolamentazione.

Scadenza versamenti

Per apparecchi installati antecedentemente al 1° marzo: pagamento annuale ISI e IVA entro il 16 marzo.

Per apparecchi installati dal 1° marzo: pagamento ISI e IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di installazione (per la frazione di anno residua).

Determinazione dell’importo da versare

Ai fini ISI si applica l’aliquota d’imposta dell’8% su una base imponibile individuata a seconda dell’apparecchio:

1) apparecchi art.110, comma 7, lett. a) e lett. c): base imponibile forfetaria € 1.800;

2) tutti gli altri apparecchi (apparecchi art.110, comma 7, lett. c-bis) e lett. c-ter), inseriti o meno nell’Elenco AMEE: base imponibile prevista nella tabella.

L’IVA per tutti gli apparecchi è calcolata sulla medesima base imponibile forfetaria ISI, nella misura del 22%, a cui si applica la detrazione del 50%. Ricordiamo, infine, che il pagamento compete al gestore/proprietario oppure al tabaccaio qualora sia lui il proprietario”, conclude STS.

Articolo precedentePragmatic Play, ancora un successo con il lancio di Cowboy Coins™
Articolo successivoGratta e Vinci online, arriva “Testa o Croce LIT”: premi fino a 1.000 euro