AS.TRO. Decreto “salva Roma”: affermazione di un importante principio

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(Jamma) “Sulla norma introdotta nel c.d. decreto Salva – Roma, in materia di salvaguardia delle prerogative erariali statali sul gioco lecito, si è scatenato un furore e un accanimento mediatico non giustificabile, ma comunque meritevole di attenzione” scrive in una nota l’associazione AS.TRO. “Come ogni norma, infatti, l’emendamento introdotto per restituire equilibrio al rapporto bilaterale tra Stato ed Enti Locali, si caratterizza per un profilo generale “di principio”, e poi, per un articolato attuativo di esso.

Il principio che si statuisce è il seguente: un Comune, ad esempio Genova, non può farsi “politicamente bello” con provvedimenti demagogici che decurtano la capacità di raccolta del gioco lecito, per poi disinteressarsi del conseguente sviluppo che essi provocano sul fronte della riviviscenza delle offerte irregolari (o non autorizzate) di giochi e scommesse, pretendendo addirittura di beneficiare del gioco lecito raccolto a “Verbania piuttosto che a Bologna” (che continua confluire nelle casse erariali). Perché non può farlo?

Semplice.

Il gioco pubblico è un prodotto la cui disciplina e distribuzione sono assoggettate a un ben precisa riserva di competenza statale, i cui proventi confluiscono in “quella cassa erariale” che finanzia, tra l’altro, anche i trasferimenti spettanti agli Enti Locali per adempiere alle funzioni costituzionalmente delegate ad essi.

E’ quindi ovvio stabilire il principio in virtù del quale “Genova” e “Bolzano”, ad esempio, che pongono a priorità l’eliminazione delle slot lecite dai loro comprensori, debbano innanzitutto:

1.prendere atto che, eliminando il gioco lecito, il loro territorio diventa preda del gioco non legale;

2.prendere atto che “la cassa erariale statale” diventa più leggera per via della priorità amministrativa che hanno ritenuto di assumere a iniziativa per il loro territorio;

3.prendere atto che gli operatori che hanno – prima di tali provvedimenti anti gioco lecito – acquistato diritti o fatto investimenti (basati sul legittimo affidamento sulla normativa statale), possono richiedere danni o restituzioni compensative all’Amministrazione Finanziaria;

4.prendere atto che – dopo tutto ciò – non sia più possibile pretendere gli identici trasferimenti statali di “prima”, “sfruttando” la capacità (politica ed amministrativa) dell’Emilia Romagna e delle altre Regioni che disciplinano il gioco senza impattare sulla raccolta, per finanziarsi campagne anti-slot finalizzate al “marketing elettorale a livello locale”.

Sul principio, quindi, nulla quaestio, e le roboanti reazioni politiche che si sono lette all’indomani della norma, dovrebbero essere più correttamente rivisitate alla luce del rispetto dei veri valori della sussidiarietà che il nostro Stato di diritto riconosce.

Sul “merito dell’articolato”, invece, ogni contributo migliorativo è sempre auspicabile, posto che la sua complessità e la sua intenzione di ricondurre a formulazione sintetica plurimi principi di finanza pubblica ben possono essere meritevoli di una più compiuta stesura.

Ripartire dal “principio”, quindi, è ciò che AS.TRO si auspica, posto che è proprio la “ratio” della norma a non trovare, nel testo licenziato dal Senato, una completa enunciazione del suo valore politico-giuridico di riferimento.

Va da sé, infatti, che un testo che si presti ad una esemplificazione (anche se strumentale) del tipo “togli le slot e ti taglio i trasferimenti” rivela la sua necessità di miglioramento proprio per esaltare innanzitutto il suo vero principio ispiratore, e poi le sue conseguenze.

AS.TRO, pertanto, ribadisce come il punto di partenza debba essere la riaffermazione normativa della inviolabilità della riserva statale in materia di gioco pubblico, da cui discente la non legittimità di iniziative regolamentari e/o legislative che a livello locale si oppongano ad essa (pretendendo di beneficare del gioco altrove raccolto e non ostacolato ideologicamente).

Da questa solenne enunciazione consegue la normale conseguenza di “classificare” come danno per l’Erario la delibera, il regolamento, la legge regionale che provoca una alterazione del quadro unitario della legge di settore, generando minore gettito statale, maggiori costi per gli Organismi statali di accertamento e repressione del gioco non autorizzato, spese ed oneri per la compensazione da corrispondere al diritto concessorio venduto ma non praticabile dall’aggiudicatario”.

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