
La norma che prevede una sanzione amministrativa di 50.000 euro a carico dei concessionari del gioco e dei titolari di sale giochi e scommesse per la violazione degli obblighi di avvertimento sui rischi di dipendenza dal gioco dโazzardo (ludopatia), รจ illegittima e questo vuol dire che non va applicata.
Il Tribunale di Napoli ha dato ragione al titolare di un bar che nel 2017, durante un controllo dellโADM, era stato sanzionato di 50.000 per la violazione di una disposizione prevista dal dl Balduzzi.
Secondo quella norma i titolari di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P..
Lโesercente aveva contestato in particolare, la legittimitร del provvedimento sanzionatorio per molteplici vizi procedurali nonchรฉ per essere stato adottato senza tener conto che ย la societร svolge va prevalentemente attivitร di caffetteria (coloniali, gelateria, pasticceria, rosticceria, tavola calda), destinando solamente un piccolo vano allโattivitร di raccolta delle scommesse per eventi sportivi, opportunamente corredato dagli avvertimenti prescritti dalla norma citata. Formulava, infine, istanza di sospensione dellโesecuzione del provvedimento impugnato.
Il giudice napoletano ha rilevato che la norma in questione รจ stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza del 2021.
La Corte, tuttavia non individua un trattamento sanzionatorio sostitutivo a quello dichiarato costituzionalmente illegittimo, precisando che non rinvenendosi nel sistema vigente soluzioni sanzionatorie che possano essere sostituite, ad opera della Corte costituzionale, a quella dichiarata costituzionalmente illegittima, in ragione dell’assimilabilitร delle condotte sanzionate, spetterร al legislatore determinare, nel rispetto dei principi costituzionali, una diversa sanzione per i comportamenti considerati, stabilendone i relativi limiti minimo e massimo . La pronuncia in commento si pone , invero, nel solco della piรน recente giurisprudenza costituzionale che ha superato lโorientamento tradizionale secondo cui la declaratoria di incostituzionalitร di norme sanzionatorie scrutinate sotto il profilo della proporzionalitร della sanzione sarebbe possibile solo in presenza di un tertium comparationis e cioรจ di una norma avente identica struttura e ratio di quella censurata specificamente indicata dal giudice remittente cosรฌ da individuare una soluzione costituzionalmente obbligata, senza che il giudizio di costituzionalitร si risolva in una indebita invasione della sfera riservata alla discrezionalitร del legislatore.
Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale, hanno efficacia retroattiva, determinando la definitiva espunzione dallโordinamento della norma dichiarata illegittima, senza che la stessa possa trovare ulteriormente applicazione sia ai rapporti futuri che a quelli pregressi , salvo il limite dei rapporti esauriti (intendendosi per rapporti esauriti quei rapporti sorti precedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale produttivi di situazioni giuridiche ormai cristallizzate ed intangibili in virtรน di fatti ai quali il legislatore attribuisce tale effetto come il passaggio in giudicato di decisioni giudiziali ovvero la definitivitร di provvedimenti amministrativi non piรน impugnabili, cfr. Cass. civ. sez. III 28 luglio 1997 n. 7057).
La sentenza dichiarativa dell’illegittimitร costituzionale si traduce, dunque, in un ordine rivolto, tra l’altro, ai giudici di non applicare piรน la norma illegittima. Pertanto, in mancanza di una norma che sanzioni la condotta tenuta dallโesercente, non puรฒ che dichiararsi lโillegittimitร dellโordinanza ingiunzione.