Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione di un gestore di apparecchi da gioco che chiedeva la sospensione del decreto ingiuntivo con il quale gli si chiedeva di versare quanto dovuto, a titolo di Prelievo Erariale Unico sulla raccolta di slot e Vlt alla società cobcessionaria di rete con la quale aveva sottoscritto un contratto per la connessione degli apparecchi.
Il decreto ingiuntivo faceva riferimento a un importo complessivo di oltre 206.000 euro, parte della somma dovuta a titolo di Legge di Stabilità. Si fa riferimento quindi alla tassa di 500 milioni che con la legge in questione si chiedeva di versare ai concessionari e ai gestori degli apparecchi da intrattenimento.
Il Tribunale di Roma ha ritenuto che “ l’imposizione per un solo anno dell’onere aggiuntivo imposto con la legge 190/2014, ai fini del miglioramento degli obiettivi della finanza pubblica, onere gravante, a seguito dell’interpretazione della norma effettuata dal la legge 208/2015, su tutti gli operatori della filiera, non sia idonea ad alterare irrimediabilmente i piani economici dell’attività aziendale dei concessionari e dei gestori di rete, né sia idonea a determinare uno stravolgimento delle condizioni economi che pattuite nelle convenzioni vigenti tra dette parti.
In relazione, poi, alla sussistenza del dedotto credito, va premesso che la parte opposta, oltre alla documentazione contrattuale, allegava, al fine di dimostrare la correttezza del credito ingiunto, gli estratti conto ed il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ove erano stabiliti il numero degli apparecchi riferibili a ciascun concessionario in modo da consentire la determinazione del maggior prelievo di cui alla legge di Stabilità”.
“In ordine all’idoneità della documentazione contabile allegata a provare l’entità del credito ingiunto va osservato, poi, che era contrattualmente previsto tra le parti che la determinazione della ripartizione dei compensi era effettuata in base alle letture dei contatori delle macchine da gioco periodicamente oggetto di rendiconto da parte della concessionaria in relazione alle macchine da gioco AWP ed in relazione alle macchine da gioco VLT, ove si fa espressamente riferimento oltre ai rendiconti ai “valori risultanti dal Sistema di Gioco del Concessionario come trasferiti al Sistema Centrale del Gioco”.
Si rileva, altresì, al riguardo che la circostanza che gli apparecchi VLT emettessero tickets di vincita rigiocabili comportava che l’utente, invece di riscuotere la vincita, utilizzava la stessa per continuare a giocare con la conseguenza che era, comunque, una vincita reale e non virtuale e non alterava, quindi, la corretta determinazione del PREU.
Per quanto detto, si ritiene che il credito ingiunto sia provato e sia liquido, in quanto
determinabile, in base alla normativa contrattuale, alla documentazione contabile ed a quanto indicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in relazione a quanto dovuto in virtù della Legge di Stabilità.
Va rilevato, poi, che, per quanto sopra detto, la mancata necessità di una rinegoziazione dei contratti tra concessionari e gestori, ai fini della determinazione proporzionale della quota a carico dei singoli operatori della filiera in relazione alla riduzione legislativamente prevista per il 2015.
La circostanza, poi, che la parte opponente dovesse versare alla concessionaria opposta anche la quota di sua pertinenza prevista dalla Legge di Stabilità era solo conseguenza della circostanza che il gestore era contrattualmente mandatario di tutto l’incasso proveniente dalle macchine da gioco e, quindi, anche della parte spettante al concessionario”.