Il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 17 gennaio 2023, ha annullato sanzione di euro 10.500 comminata a gestore che aveva installato apparecchi leciti in esercizio svolgente presunta attività abusiva di raccolta di scommesse.

Le ragioni del gestore, sostenute dal proprio difensore avvocato Marco Ripamonti, sono state integralmente accolte principalmente per la carenza dell’elemento soggettivo della violazione. A salvare le sorti del gestore l’inserimento nel contratto stipulato con l’esercente di una clausola che appositamente impegnava l’esercente stesso ad astenersi da ogni attività abusiva, compresa la raccolta di scommesse in difetto del titolo di pubblica sicurezza.

In particolare il contratto contemplava una clausola contrattuale in base alla quale l’esercente si impegnava a mantenere il possesso delle autorizzazioni previste dagli articoli 86 ed 88 del Tulps, onerandosi peraltro ad informare il gestore in caso di perdita delle dette autorizzazioni. La medesima clausola impegnava inoltre l’esercente a manlevare il gestore da eventuali sanzioni in ordine a ciò, nonché espressamente a non violare la norma di cui all’articolo 110 F bis Tulps, posta a base della sanzione. Sotto il profilo soggettivo la responsabilità è stata, pertanto, esclusa dal giudice in considerazione del fatto che il gestore aveva svolto una attività di controllo preventivo riguardo al possesso dei titoli in capo all’esercente. Situazione, questa, tale da escludere qualsivoglia responsabilità soggettiva riguardo la vicenda in capo al gestore stesso.

La sentenza, peraltro, contiene una ulteriore rilevante affermazione da parte del Tribunale che ha escluso che in capo al gestore competano poteri ispettivi e di controllo in materia, non sussistendo alcuna clausola contrattuale tra il medesimo gestore ed i concessionari finalizzata a conferire negozialmente al gestore tali doveri di controllo ed ispezione. Sulla base di tali argomenti il Tribunale ha, pertanto, accolto gli argomenti svolti dalla difesa ed ha annullato la sanzione dei Monopoli di Stato, che sono stati condannati alla rifusione delle spese legali in favore della difesa del gestore.

L’avvocato Marco Ripamonti ha esternato la propria soddisfazione per il risultato conseguito affermando come, anche in un ambito giurisprudenziale controverso, la sentenza contempli disposizioni di principio a tutela della figura del gestore.

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