Il titolare di una rivendita tabacchi con annessa ricevitoria per il gioco del Lotto ha impugnato al TAR Lazio il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), a seguito di controlli, ha disposto la sua cancellazione dall’elenco dei soggetti RIES per omesso possesso della licenza ex articolo 86 e 88 del TULPS “considerato che … la licenza rilasciata dall’ADM Ufficio Regionale della (…) per la gestione di rivendita ordinaria di generi di monopolio e ricevitoria Lotto non costituisce titolo autorizzativo all’installazione di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS; tale titolo è rappresentato esclusivamente dalle autorizzazioni ex art. 88 TULPS rilasciate dalla Questura territorialmente competente ovvero dalle autorizzazioni ex art. 86 TULPS rilasciate dal Comune ove è ubicato l’esercizio”.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale atto, assumendone l’illegittimità per “eccesso di potere per violazione di norme di legge con particolare riferimento all’art. 4 lettera a) del Decreto del MEF — ADM — Monopoli n. 31857/2011, art. 3 Legge 689/81 e artt. 6,19,21 legge 241/90, con particolare riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost. — Mancanza di motivazione”, in quanto – a suo dire – già avrebbe l’autorizzazione all’installazione degli apparecchi da gioco di cui si discorre in ragione del rilascio della licenza per la gestione della rivendita di tabacchi lavorati nonché della voltura della concessione della ricevitoria per la raccolta del gioco del Lotto (entrambe in atti), nonché comunque invocando la commissione di un “errore scusabile”, trattandosi in tesi di “una mera irregolarità”.

Per i giudici del TAR Lazio il ricorso è infondato.

“La disciplina avente ad oggetto la tenuta e gestione dell’elenco RIES – si legge nella sentenza – è contenuta nell’art. 1, comma 533 bis, della legge n. 266 del 2005, a mente del quale “L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all’articolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell’avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 150”.

La legge statale è, dunque, chiara nel prevedere il necessario il possesso della licenza di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S., rilasciata dall’amministrazione comunale, o dell’autorizzazione della Questura territorialmente competente di cui al successivo art. 88, che costituiscono, dunque, un presupposto imprescindibile per l’iscrizione nell’elenco in questione, che deve essere posseduto sia all’atto della prima iscrizione nell’elenco medesimo che all’atto del relativo rinnovo, oltre a dover essere ovviamente mantenuto per l’intera durata di tutto il relativo periodo.

Secondo la normativa vigente, infatti, tutti i soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento devono annualmente chiedere l’iscrizione al suddetto elenco, producendo all’amministrazione una autocertificazione telematica mediante la quale gli stessi dichiarano di possedere tutti i requisiti di cui al decreto direttoriale dell’Agenzia del 9 settembre 2011, che, infatti, nel replicare sul punto il contenuto della norma primaria ribadisce la necessità del requisito in questione (art. 4, lett. a).

Ebbene, dai documenti versati agli atti di causa emerge come il ricorrente, ai fini dell’iscrizione nel suddetto elenco della omonima ditta per l’anno 2021, abbia prodotto all’amministrazione la predetta autocertificazione, con la quale dichiarava di essere in possesso di tutti i requisiti a tal fine necessari indicando, per quel che qui interessa, anche il possesso della licenza ex art. 86 del T.U.L.P.S. (in tal senso il Modulo RIES 2021 in atti).

A seguito di relativa istanza di rinnovo presentata la ditta individuale del ricorrente è stata, poi, iscritta anche per l’anno successivo.

L’amministrazione, nell’esercizio dei poteri di controllo di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, chiedeva al Comune di (…) di confermare il possesso in capo al ricorrente del titolo abilitativo di cui al citato art. 86.

Con comunicazione pervenuta (…) l’amministrazione comunale interpellata riferiva al riguardo come “Non risulta inoltrata nessuna SCIA per l’installazione di apparecchi e congeneri di cui all’art. 110 TULPS, commi 6 e 7 in esercizi commerciali/generi di monopolio”. (…)

L’amministrazione, dunque, con il provvedimento avversato, nella considerazione che – diversamente da quanto autocertificato – il ricorrente non risultava in possesso della prescritta autorizzazione di polizia ex art. 86 T.U.L.P.S., ne disponeva legittimamente, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del citato decreto direttoriale del 9 settembre 2011, la cancellazione dall’elenco RIES.

Diversamente da quanto tenta di sostenere parte ricorrente, nessuna oscurità del quadro normativo o ambiguità nel comportamento dell’amministrazione sembra potersi ravvedere nel caso di specie tale da giustificare l’invocato “errore scusabile”, risultando chiaramente dalla richiamata normativa che chi intenda iscriversi all’albo di cui all’art. 1, comma 82, della l. n.220/2010 debba essere già all’atto della richiesta in possesso di tutti i requisiti necessari, tra i quali la licenza di cui all’art. 86 o 88 del T.U.L.P.S. ed avendo l’Agenzia, in ogni interlocuzione con l’interessato, sempre mantenuto ferma tale posizione.

Né sembra trovare riscontro nella normativa di riferimento la tesi di parte ricorrente secondo la quale il titolo di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S. sarebbe superfluo in caso di titolarità della licenza di tabaccheria con annessa ricevitoria, trattandosi di titoli abilitativi ben distinti, rilasciati da autorità differenti, in ragione dell’esistenza di presupposti non coincidenti, per lo svolgimento di attività, che pur potendo coesistere, non coincidono.

In conclusione, il ricorso deve, quindi, essere respinto, attesa la legittimità, sotto i profili contestati, del provvedimento impugnato, atteso che il ricorrente, alla data della richiesta di iscrizione all’albo RIES, così come di successivo rinnovo, era privo della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S., né ha documentato di possedere la specifica autorizzazione di cui al successivo art. 88.

Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo”.

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