Slot. Tar Lazio annulla penale da 70 milioni per il malfunzionamento del sistema di controllo

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Tar Lazio: confermato sequestro di un’organizzazione di poker sportivo per mancanza dei requisiti previsti nella Comunitaria 2008

 

(Jamma) AAMS si è “limitata a dare applicazione alla penale a fronte del presunto inadempimento del livello di servizio afferente alla consultazione del gateway senza, tuttavia, darsi carico di provare l’effettivo pregiudizio economico realmente patito da parte della stessa in conseguenza del dedotto inadempimento”. E’ quanto scrive il Tar Lazio nelle sentenze con cui ha annullato le penali per 70 milioni di euro comminate nel 2012 alle dieci concessionarie degli apparecchi da intrattenimento, per il mancato rispetto dei livelli di servizio  sul funzionamento del gateway, il sistema di controllo che consente a Sogei di monitorare le attività dei singoli apparecchi e i flussi delle giocate. “La mancata effettuazione del controllo sul sistema secondo le indicate funzionalità non è stata, infatti, tradotta, in concreto, da parte della stessa amministrazione in una perdita di carattere economico direttamente valutabile ai fini che interessano” scrive ancora il Tar Lazio. E di seguito, “nel periodo interessato dall’applicazione della penale di cui trattasi, ossia il periodo luglio 2005-marzo (o novembre) 2008, AAMS, ai fini dell’esercizio del controllo sul sistema ad essa spettante, è sempre stata al corrente del funzionamento di tutte le apparecchiature di gioco collegate al detto sistema telematico di gioco”.

I giudici precisano anche che ” a seguito della prima applicazione delle penali in misura fissa in sede parlamentare si ritenne, anche sulla scorta di un parere espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, di introdurre modifiche alla Convenzione in parte qua, prevedendosi che l’applicazione delle penali fosse non automatica ma eventuale e che questa restasse comunque soggetta al rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. In particolare, il già citato articolo 27 è stato appunto modificato testualmente nel senso che l’irrogazione delle predette penali avvenisse “secondo principi di ragionevolezza e di proporzionalità rispetto all’inadempimento accertato ed al danno effettivamente arrecato”. E non può dubitarsi che tale disposizione non si esaurisca nell’imporre all’amministrazione di commisurare il quantum della sanzione all’entità e alla gravità dell’inadempimento ma, prima ancora, subordini lo stesso esercizio del potere sanzionatorio al presupposto della sussistenza di un concreto e oggettivo pregiudizio per l’amministrazione medesima (come significativamente evidenziato dall’avverbio “effettivamente”). La funzione della previsione in convenzione di clausole penali, con le quali si procede a una liquidazione anticipata e “forfettaria” del danno risarcibile, è quella di esonerare l’amministrazione dall’onere di fornire la prova esatta del quantum del detto danno; e, tuttavia, indubbiamente non può prescindersi della necessità di provarne preliminarmente l’an, ossia dell’allegazione e della dimostrazione da parte dell’amministrazione che la condotta della controparte contrattuale, sebbene in ipotesi violativa di specifichi obblighi sanciti dalla convenzione, abbia cagionato al soggetto pubblico un effettivo pregiudizio. Ai fini dell’irrogazione delle penali è necessario pertanto sussista effettivamente un danno oggettivo per l’amministrazione, come comprovato dall’intervenuta modifica testuale dell’articolo 27 con l’atto aggiuntivo del 2008 nel senso che la predetta irrogazione deve avvenire “secondo principi di ragionevolezza e di proporzionalità rispetto all’inadempimento accertato ed al danno effettivamente arrecato”.

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