Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) ha respinto – tramite ordinanza – il ricorso presentato contro il Comune di Storo (TN) e la Provincia Autonoma di Trento, in cui si chiedeva l’annullamento e la declaratoria di illegittimità, previa concessione di misure cautelari collegiali, del provvedimento a firma del Responsabile del Servizio Affari Generali – Ufficio Commercio del Comune di Storo del 30 aprile 2021 (classificazione 2021/8), avente ad oggetto “Termine rimozione apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro e concetto di sale gioco”.

Si legge: “Rilevato che: l’odierna ricorrente, titolare di ditta individuale, gestisce un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all’insegna “Bar (…)” – su una superficie complessiva di mq 158 di cui 131 destinati alla somministrazione – giusta segnalazione certificata di inizio attività del 30 aprile 2014;

– presso il suddetto esercizio, con licenza rilasciata dal Sindaco di Storo l’11 giugno 2014, alla medesima, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale con attività di bar, è stata attribuita la facoltà di gestire una sala giochi e una sala biliardi su una superficie di mq 57;

– a seguito di una interlocuzione intercorsa tra il Comune di Storo (cfr. mail del 10 febbraio 2021 e del 12 febbraio 2021 nonché impugnata nota del 30 aprile 2021) e la signora (cfr. mail del 12 febbraio 2021 e del 26 febbraio 2021) è emerso che gli apparecchi da gioco leciti con vincita in denaro individuati dall’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, presenti presso la cosiddetta sala giochi, in quanto collocati a distanza inferiore a trecento metri da luoghi sensibili, ai sensi della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 “Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco”, in tesi del Comune avrebbero dovuto essere rimossi a far data dal 12 agosto 2020;

– infatti secondo il Comune di Storo (cfr. mail del 10 febbraio 2021 e del 12 febbraio 2021 nonché impugnata nota del 30 aprile 2021) gli apparecchi da gioco non sarebbero collocati in una “sala da gioco” ma nell’esercizio di somministrazione al pubblico (bar) e, conseguentemente, ex art. 14 della l.p. n. 13 del 2015 così come modificato con l.p. n. 15 del 2018, non troverebbe applicazione il termine di rimozione di sette anni previsto in caso di “sala da gioco” ma quello di cinque anni previsto per gli altri casi (“art. 14 – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, gli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 posti a una distanza inferiore a quella prevista dall’articolo 5, comma 1, sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge se collocati nelle sale da gioco ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi. In caso di mancata rimozione si applica l’articolo 10, comma 1.”);

– il Comune a riguardo dell’interpretazione da attribuirsi al termine “sala da gioco” ha richiamato le circolari del Servizio artigianato e commercio della Provincia autonoma di Trento del 16 luglio 2020 e del 3 settembre 2020 in base alle quali il termine di rimozione è di sette anni per le sale da gioco che alla data di entrata in vigore della l.p. n. 13 del 2015 sono in possesso di licenza di cui all’art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” rilasciata specificatamente per attività di sala da gioco quale attività principale (secondo la definizione inserita nel decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011 art. 3);

– la (…) con il ricorso in esame sostiene che il termine di rimozione degli apparecchi da gioco sarebbe, non di cinque ma, di sette anni dalla data di entrata in vigore della l.p. n. 13 del 2015 e quindi la rimozione dovrebbe intervenire il 12 agosto 2022 essendo nella specie principale o comunque prevalente l’attività di sala da gioco;

Ritenuto allo stato, nell’ambito della valutazione sommaria propria della presente fase ed impregiudicata ogni definitiva decisione in rito e in merito, che la domanda cautelare che accompagna il ricorso non appare supportata da consistenti profili di fumus boni iuris.

A prescindere dalla natura dell’atto impugnato, che non è il provvedimento conclusivo che ingiunge la rimozione degli apparecchi né di irrogazione della sanzione amministrativa, vale considerare che nonostante i due diversi titoli in base ai quali la ricorrente è legittimata a gestire il bar (SCIA del 30 aprile 2014) e gli apparecchi da gioco (licenza dell’11 giugno 2014), i proventi eventualmente più rilevanti ottenuti dal gioco rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande nonché la superficie del locale adibita al gioco asseritamente superiore a quella adibita alla somministrazione, rimane il fatto che la licenza è stata rilasciata per la gestione del gioco “presso l’esercizio di somministrazione aperto al pubblico all’insegna Bar…”: il che rileva immediatamente ai fini della prevalenza dell’attività di bar rispetto alla attività di sala da gioco, che appare dunque accessoria e non principale, nel senso ritenuto dal Comune sulla base delle circolari provinciali. Ciò a tacere della prevalenza e dell’importanza primaria dell’attività di bar a fronte dell’importanza secondaria dell’attività di gestione di apparecchi da gioco per tabulas evidenziata dalle iscrizioni dell’impresa individuale di cui è titolare la ricorrente alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento.

Ritenuto, conseguentemente, che non sussistono i presupposti per accogliere la domanda cautelare e che le spese della fase possano essere allo stato compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, respinge la domanda cautelare proposta con il ricorso.

Spese compensate”.

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