Il Tribunale di Torino, Terza Sezione Civile, ha emesso una sentenza relativa ad una serie di infrazioni contestate al gestore di apparecchi da intrattenimento a vincita, ovvero il titolare di una ditta di noleggio, oltre che al titolare della sala giochi in cui gli apparecchi erano installati, da parte del Comune di Torino.
A seguito di un controllo, nel 2021, in una sala giochi del Comune di Torino la Polizia Locale ha irrogato la sanzione di 112.000 (oltre spese) al titolare di un’azienda di noleggio per la violazione dell’art. 11 della Legge R. Piemonte n. 9/2016 perché nel 2019 era stato accertato era stata oscurata la vetrina della sala slot con serranda abbassata, impedendo la vista dalla strada e erano stati collocati n. 12 VLT e n. 2 AWP apparecchi per il gioco di cui all’art. 110 commi 6 TULPS di sua proprietà, non rispettando le distanze minime di m. 500 dal bancomat, m. 189 sito in Piazza XXX e Agenzia XXXX misurati in m. 439, metri misurati con odometro in base al percorso pedonale più breve .
Il gestore degli apparecchi aveva contestato:
che non vi è alcun vincolo di solidarietà tra lo stesso e i titolari della sala, avendo la società ricorrente solamente concesso in comodato gli apparecchi poi connessi alla rete telematica;
che il gestore della sala è in possesso della licenza/autorizzazione prevista dall’art. 88 del TULPS e sarebbe stato obbligo della Questura di verificare il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili, come indicato nella circolare del 19.3.2018 del Ministero dell’Interno.
Per il Comune di Torino, che si opponeva al ricorso, gli sportelli ATM ed i servizi di trasferimento di denaro sono ancora ricompresi tra i luoghi sensibili dalla nuova normativa (art. 16, co. 2, lett. c), L.R. 19/2021),
– vige il vincolo di solidarietà del soggetto proprietario degli apparecchi da gioco in applicazione dell’art. 6 della L. n. 689/1981;
– l’autorizzazione ex art. 88 TULPS rilasciata alla sala scommesse dalla Questura di Torino non presuppone il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili, ma le impone in capo al soggetto titolare dell’autorizzazione stessa.
Il gestore sosteneva, altresì, che a seguito della nuova legislazione regionale in materia di contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (L.R. Piemonte n. 19/2021), siano venute meno le violazioni contestate o comunque trova applicazione la legge più favorevole, con il conseguente annullamento dell’ordinanza ingiunzione opposta.
Per il Giudice torinese la nuova normativa regionale in materia di giochi dazzardo leciti non contiene alcuna disposizione espressamente abrogativa delle condotte sanzionate con la precedente disciplina regionale;
la nuova normativa non ha neppure implicitamente abrogato retroattivamente la precedente normativa regionale, sanando le condotte di chi aveva installato gli apparecchi da gioco a distanza ravvicinata a luoghi sensibili, provvedendo a disciplinare in tale senso (e con varie attenuazioni) esclusivamente le nuove installazioni.
E’ tuttora prevista una sanzione per l’oscuramento delle vetrine;
– parimenti è comunque ancora prevista anche la violazione delle distanze (sia pur ridotte a m. 400) da istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento di denaro (cfr. art. 16 secondo comma lett. c) L.R. n.19/2021).
– nel caso in esame, in ogni caso, permarrebbe almeno un sito sensibile (bancomat) ad una distanza inferiore anche alla ridotta distanza di m. 400.
Quanto al principio di responsabilità in solido “il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua
volontà;
– in tale qualità, (il gestore) all’atto della pattuizione con il gestore era agevolmente in grado di a) verificare il rispetto della normativa con riguardo alla ubicazione dei suoi apparecchi di gioco e alle azioni necessarie al funzionamento degli stessi presso gli esercizi con modalità conformi alle prescrizioni normative in materia ed in particolare al rispetto della distanza tra gli esercizi commerciali in cui sono situati gli apparecchi e i luoghi sensibili.
Il gestore insomma non poteva certo sentirsi esonerata dall’effettuare un simile controllo di legittimità del luogo ove aveva accettato di installare i propri apparecchi da gioco, rispetto alla presenza di siti sensibili in violazione delle prescrizioni regionali.
Di contro, in relazione alla condotta sanzionata per l’oscuramento delle vetrine, non si può ragionevolmente ritenere la società proprietaria e comodante degli apparecchi da gioco sia corresponsabile di un comportamento posto in essere (in un modo che ben può essere stato anche solo estemporaneo e occasionale) dal solo comodatario, senza la deduzione di circostanze che consentano di ritenere una simile violazione prevedibile, sistematica o altrimenti conosciuta dal soggetto proprietario degli apparecchi da gioco installati;
– né può ritenersi configurabile in capo alla società concedente una culpa in vigilando (di per sé inesigibile e comunque non dedotta), non prescritta in capo al soggetto proprietario degli apparecchi da gioco e tenuto conto che la società non potrebbe esercitare alcun controllo (necessariamente quotidiano e anzi in ogni momento della giornata), anche considerando che la violazione è stata irrogata a seguito del mero e occasionale abbassamento delle serrande da parte del titolare e non per opere strutturali preesistenti all’installazione degli apparecchi e volte ad impedire la visibilità dei locali dall’esterno.
Di conseguenza l’ordinanza ingiunzione è stata annullata.
Il Tribunale di Torino ha quindi ricalcolato la sanzione in 56.000 euro, più le spese legali.