Il Consiglio di Stato, con sentenza del 21 agosto 2023, ha respinto il ricorso di un operatore di gioco contro l’ordinanza n. 2018/00204 del 3 luglio 2018, a firma del Sindaco di Firenze, avente ad oggetto “Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, TULPS, installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS”.

Per il giudice amministrativo come esattamente osservato dal primo giudice, e contrariamente alle deduzioni dell’appellante, l’ordinanza n. 204 del 3 luglio 2018 ha introdotto una disciplina diversificata, stabilendo che le sale giochi autorizzate ai sensi dell’art.86 e dell’art. 88 del TULPS debbano osservare la chiusura dei locali in cui sono ospitate, nelle ore dalle 18:00 alle 00:00, mentre agli apparecchi autorizzati ai sensi dell’art. 110, comma 6, è riservato un diverso trattamento, ossia lo spegnimento dei suddetti apparecchi nelle ore dalle 13:00 alle 19:00.

La disciplina diversificata per le due tipologie di esercizi era chiaramente evincibile (a una interpretazione condotta secondo il canone di buona fede) già dal contenuto dell’ordinanza n. 204 del 3 luglio 2018, che in motivazione faceva distintamente riferimento – per un verso – ai vincoli di orario per «gli eventuali apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6 TULPS, presenti all’interno delle sale suddette»; e, per altro verso, all’esigenza «di diversificare la disciplina restrittiva delle autorizzazioni ex art. 86 ed ex art. 88 del medesimo TULPS, in quanto caratterizzate da evidenti differenziazioni, in particolare sotto il profilo dell’accessibilità ai minori e del controllo degli accessi da parte del titolare».”

“Va, innanzitutto, ricordato – si legge ancora nell’ordinanza- che spetta al Sindaco il potere di adottare, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), provvedimenti funzionali a regolamentare gli orari delle sale giochi e degli esercizi pubblici in cui sono installate apparecchiature da gioco. Si tratta di questione che ha superato anche il vaglio della Corte costituzionale che, con la sentenza 18 luglio 2014, n. 220, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 7, del TUEL, sollevata con riferimento agli artt. 32 e 118 della Costituzione, sollevata con riferimento alla mancata previsione, nella disciplina dei poteri normativi e provvedimentali attribuiti al sindaco, che questi possano essere esercitati con finalità di contrasto del fenomeno del gioco di azzardo patologico.

Quanto al dedotto difetto di istruttoria, il T.a.r. ha bene evidenziato come l’ordinanza impugnata tragga il suo fondamento in autorevoli studi del contesto comunale fiorentino in materia di dipendenza dal gioco, espressamente richiesti dall’amministrazione comunale quale base cognitiva per eventualmente procedere alla adozione di limitazioni all’attività in questione e di contrasto al fenomeno della ludopatia. In particolare, il citato studio dell’Università di Firenze ha definito una situazione di particolare diffusione del gioco sul territorio comunale di per sé tale da giustificare l’intervento dell’amministrazione.”.

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