Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di un gestore di apparecchi da intrattenimento contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, e un concessionario contro la riduzione del numero delle slot connesse con quest’ultimo.
Stiamo parlando di un provvedimento che fa riferimento alla norma contenuta nella Legge di Stabilità 2016. L’anno successivo fu pubblicato il decreto che determinava i criteri per realizzazione della riduzione dei nulla osta (“NOE”) degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 6 lett. a) del TULPS (“AWP”).
Nel caso specifico l’azienda dovette scollegare 22 apparecchi.
Il Tar, con sentenza del 29 aprile 2023, ha stabilito che “né il Ministero dell’Economia e delle Finanze né l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno esercitato, nei confronti dell’operatore economico, il potere di riduzione officiosa dei nulla osta eccedenti, per l’ipotesi di inerzia del concessionario. La riduzione è stata piuttosto attuata dalla concessionaria , quale concessionario dell’attività”. Pertanto la “lesione paventata dalla ricorrente non consegue all’attività regolamentare o provvedimentale del Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, bensì a quell’attività del concessionario, espressione tuttavia di iniziativa economica privata, attraverso la quale tale concessionaria, nell’assolvere agli obblighi posti a suo carico dalla normativa di settore, ha scelto quali n.o.e. (dati in gestione alla propria filiera) sottoporre a blocco operativo sulla base di proprie valutazioni imprenditoriali, economiche e/o commerciali , sicché la ricorrente avrebbe dovuto agire in sede civile, ove avesse ritenuto sussistenti profili di danno alla stessa conseguenti dall’attuazione della disciplina sulla riduzione dei n.o.e..”.