Maxi-penali slot. La Corte dei Conti respinge appello di Sisal per nullità del procedimento

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(Jamma) La Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti ha respinto il ricorso in appello presentato dalla concessionaria Sisal contro l’ordinanza emessa dalla Procura regionale del Lazio della Corte dei Conti che ha portato alla maxi-condanna della concessionaria di rete. La vicenda ruota attorno agli inadempimenti nell’avvio della rete degli apparecchi verificatisi tra il 2004 e il 2007.

Nel ricorso sono state avanzate le eccezioni di nullità, l’appello infatti investiva solo la sentenza- ordinanza emessa in primo grado nel novembre 2010. Con quel provvedimento la Corte, oltre a disporre una consulenza tecnica d’ufficio per accertare le responsabilità dei concessionari , respinse

una serie di eccezioni di nullità sollevate sull’atto di citazione e di alcuni atti istruttori che hanno dato il via al procedimento. La principale eccezione riguarda il mancato rispetto del cosiddetto lodo Bernardo, ovvero la norma dettata con il decreto anticrisi del 2009 che limita le possibilità di indagine dei pubblici ministeri contabili. La società concessionaria ha infatti ribadito che il pm avesse attivato l’azione di responsabilità in assenza di una denuncia da parte dell’Aams, o di una notizia di danno.

I giudici della Terza Sezione Centrale d’appello della Corte dei Conti hanno respinto il ricorso di Sisal ritenendo “che l’avvio delle indagini e le conseguenti iniziative della Procura regionale, volte all’acquisizione, in primis, di documentazione inerente i rapporti concessori dall’A.A.M.S. intrattenuti con le varie società concessionarie e, successivamente, all’approfondimento dei vari elementi cognitivi che man mano emergevano dalla delega conferita alla Guardia di finanza e, da ultimo, dai contenuti della c.d. “relazione Grandi”, fossero non soltanto lecite ma addirittura doverose; tali iniziative non configurano affatto una forma di controllo generalizzato sull’attività dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato ma rappresentano, piuttosto, un’istituzionale attività di verifica di ipotesi di danno erariale (da sottoporre poi, si ripete, al vaglio del giudice contabile) emergenti da fonti di cognizione dotate delle caratteristiche richieste per legittimare l’apertura della vertenza e l’espletamento dei connessi accertamenti istruttori.”

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