Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha respinto – tramite sentenza – il ricorso presentato contro il Comune di Pove del Grappa (VI), in cui si chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco dell’11 maggio 2020 avente ad oggetto “Disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, in attuazione della l.r. n. 38 del 10.09.2019 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”.

Si legge: “1. La società ricorrente, che espone di gestire in Veneto oltre sessanta sale da gioco dotate di apparecchi da divertimento e intrattenimento, modelli AWP (Amusement with Prizes) e VLT (Videolottery), rientranti nella categoria degli apparecchi idonei per il gioco lecito ai sensi dell’art. 110, comma 6 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“TULPS”), ha impugnato, con ricorso Straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto in questa sede a seguito dell’opposizione del Comune di Pove del Grappa, l’ordinanza, meglio indicata in epigrafe, con cui il Sindaco del predetto Comune ha stabilito “in otto ore giornaliere l’orario di FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO degli apparecchi per il gioco lecito, intrattenimento e svago con vincita in denaro, collocati in locali o punti di offerta del gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS e collocati in altre tipologie di esercizi commerciali”, prevedendo le seguenti fasce orarie “di INTERRUZIONE del gioco”, in cui i predetti apparecchi di gioco devono essere spenti: – dalle ore 07:00 alle ore 10:00; – dalle ore 13:00 alle ore 15:00; – dalle ore 18:00 alle ore 20:00; – dalle ore 22:00 alle ore 07:00.

2. La ricorrente chiede l’annullamento dell’Ordinanza del Sindaco per i seguenti motivi:

I) Illegittimità dell’Ordinanza per violazione della Finanziaria 2016, dell’Intesa e della legge regionale del Veneto del 10 settembre 2019, n. 38 che l’ha recepita: l’Ordinanza, nel prevedere l’interruzione del gioco tramite apparecchi di intrattenimento e svago per sedici ore giornaliere a fronte del limite massimo di sei ore previsto dall’Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata nel 2017 e recepito dalla legge regionale del Veneto n. 38 del 2019, sarebbe affetta da violazione di legge. Il richiamo fatto dalla legge regionale ai contenuti dell’Intesa e, dunque, anche al limite massimo di interruzione del gioco, sarebbe, ad avviso della ricorrente, chiaro e univoco, per cui i diversi livelli di governo coinvolti, dalla Regione ai Comuni, avrebbero dovuto regolamentare gli orari di interruzione del gioco in conformità alle previsioni dell’Intesa e cioè per un’interruzione massima giornaliera di 6 ore;

II) Illegittimità dell’Ordinanza per eccesso di potere: difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza manifeste e non proporzionalità- violazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione.

Inoltre, l’Ordinanza sarebbe viziata da eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, illogicità manifesta, manifesta irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, in quanto: – una chiusura di sedici ore si porrebbe ben oltre il limite di sei ore stabilito dall’Intesa, limite che fungerebbe da parametro per la valutazione di ragionevolezza e proporzionalità della misura adottata dal Comune; – il limite massimo di chiusura giornaliera previsto dall’Intesa avrebbe portata vincolante; – dall’istruttoria condotta dal Comune e dalle motivazioni esplicitate nel provvedimento impugnato, non si comprenderebbero le ragioni per cui il Comune ha ritenuto che un’interruzione così severa dell’orario di esercizio degli apparecchi di intrattenimento consentirebbe di contrastare il fenomeno della ludopatia, in deroga al parametro individuato dall’Intesa, tenuto conto anche che la situazione ambientale non sarebbe allarmante (solo tre sarebbero i casi di ludopatia accertati) e che tale restrizione oraria potrebbe determinare l’effetto opposto, spingendo i giocatori a rivolgersi a contesti e strutture non autorizzate (spesso gestite dalla criminalità organizzata), aggravando il fenomeno del disturbo da gioco d’azzardo; l’innalzamento a sedici ore di chiusura del gioco disposto dal Comune di Pove, rispetto alle sei ore previste dall’Intesa, genererebbe una grave disparità di trattamento tra le imprese che operano nel territorio comunale rispetto a quelle che operano, sempre nel territorio regionale, ma in altri comuni limitrofi che hanno imposto delle restrizioni meno severe, con conseguente distorsione anche del principio di libera concorrenza;

III) Illegittimità dell’Ordinanza per incompetenza del Comune derivante dal mancato coinvolgimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella definizione delle fasce orarie di interruzione dei giochi, come invece previsto dall’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata nel 2017;

IV) Illegittimità dell’Ordinanza per violazione del principio del ne bis in idem, stante la previsione di sanzioni amministrative per fattispecie già regolate dalla Delibera: l’Ordinanza sarebbe illegittima anche nella parte in cui disciplina, in maniera parzialmente sovrapponibile con quanto previsto dalla l.r. 38/2019, il regime sanzionatorio in caso di violazione degli orari di interruzione del gioco. La ricorrente evidenzia, infatti, che la legge regionale n. 38 del 2019 ha previsto all’art. 14 che il mancato rispetto delle limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco di cui all’articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931; l’ordinanza comunale, invece, nel disciplinare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle relative prescrizioni, ha disposto l’applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00. L’ordinanza, dunque, secondo la prospettazione della ricorrente, prevederebbe l’applicazione di una sanzione aggiuntiva rispetto a quella già stabilita dalla l.r. n.38 del 2019 nel caso di violazione delle fasce orarie di interruzione del gioco, quando queste siano sovrapponibili a quelle già individuate dalla Delibera, il che configurerebbe un caso di illegittimo bis in idem, con cui verrebbe sanzionato più volte un medesimo fatto senza che possa configurarsi un concorso di fattispecie illecite, trattandosi dello stesso fatto e della stessa ratio puniendi.

3. Si è costituito in giudizio il Comune intimato, contrastando le avverse pretese.

4. Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha chiesto a questo Tar di disporre la sua estromissione dal presente giudizio e/o di non adottare provvedimenti direttamente o indirettamente lesivi dei suoi interessi, ritenendo la posizione dell’Agenzia di estraneità al giudizio.

5. In vista dell’udienza di merito, fissata su istanza di prelievo, la ricorrente ha depositato memoria insistendo nelle sue pretese, cui ha replicato il Comune, evidenziando, tra l’altro, che eventuali censure di illegittimità per il (presunto) contrasto con la richiamata legge regionale n. 38 del 2019 avrebbero dovuto essere rivolte, oltre che nei confronti dell’Ordinanza Sindacale impugnata, anche e soprattutto nei confronti della Delibera di Giunta Regionale, da cui la stessa Ordinanza Sindacale avrebbe attinto il proprio fondamento giuridico, mentre tale onere non è stato assolto dalla ricorrente.

6. All’udienza del 7 luglio 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto in videoconferenza con la partecipazione dei difensori, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso, ad avviso del collegio, è infondato, secondo quanto segue.

8. Innanzitutto, si ribadisce il carattere non cogente dell’Intesa raggiunta, in data 7 settembre 2017, in sede di Conferenza Unificata, come da giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato (Sez. V, sentt. nn. 4119, 4121, 4125, 5223, 5226, 6331 del 2020) e come già affermato anche da questo Tar (sentt. nn. 1209 e 620 del 2019; sent. n.417 del 2018).

8.1. Come ribadito dal Consiglio di Stato (cfr., tra le altre, sent. n. 6331 del 2020), infatti, “…Per essere prevista quale atto prodromico all’esercizio del potere statale di coordinamento ed indirizzo con finalità di coinvolgimento delle Regioni, all’Intesa non può riconoscersi ex se, e senza che i suoi contenuti siano recepiti nel decreto ministeriale, alcuna efficacia cogente…”, inoltre, con riferimento allo specifico profilo inerente alla definizione delle fasce orarie di interruzione del gioco, “…rileva anche la seguente clausola: “Le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia…”, per cui, alla luce dei contenuti dell’Intesa, “è dunque corretto affermare che principio generale della materia è la previsione di limitazioni orarie come strumento di lotta al fenomeno della ludopatia”.

Va poi evidenziato che la “Proposta di riordino dell’offerta del gioco lecito”, di cui all’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, contempla un complessivo riordino della materia, prevedendo anche una significativa riduzione dell’offerta del gioco lecito, sia dei volumi che dei punti vendita, sicchè risulterebbe arbitrario e contrario allo spirito dell’Intesa predicarne un’applicazione atomistica o parcellizzata e che vada nella direzione opposta a quella del contrasto al gioco d’azzardo patologico. E, del resto, va anche ricordato che l’art. 1, comma 936, della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale è stata adottata l’Intesa, prevede espressamente che la finalità sia quella “di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età”.

8.2.Tanto premesso, non si può aderire neppure alla tesi della ricorrente, secondo cui la legge regionale n.38 del 2019, all’art.8, avrebbe “legificato” il contenuto dell’Intesa del 7 settembre 2017, imponendo, in tutto il territorio della Regione Veneto, il limite massimo di interruzione del gioco in sei ore al giorno, secondo le fasce da individuare con delibera di Giunta, senza che i Comuni potessero più individuare fasce ulteriori di interruzione dal gioco.

Come già più volte evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, nell’attuale quadro normativo nazionale ed europeo in materia, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2014, restano ferme le competenze degli Enti locali e dunque la facoltà degli stessi di porre in essere gli interventi necessari a garantire il corretto equilibrio tra la libertà di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione e la tutela della sicurezza, della salute, della libertà e dignità umana, in ragione delle specifiche problematiche di ciascun territorio. Invero, la limitazione degli orari di apertura delle sale da gioco o scommessa e degli altri esercizi in cui sono installate apparecchiature per il gioco può essere sempre disposta dal Comune per la tutela della salute pubblica ed il benessere socio-economico dei cittadini ai sensi dell’art. 50, comma 7, del Dlgs n. 267/2000, allo scopo di prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno del gioco d’azzardo patologico (GAP) (ex plurimis, Corte Cost. sent. n. 220 del 2014, Cons. di Stato, sent. 4794/15, Tar Veneto, sent. n. 662 del 2017, 841 del 2017, 417 del 2018, 1209 del 2019, Tar Lazio, Roma, sent. n. 2554 del 2019 e 2556 del 2019; Cons. di Stato, sent. n. 4867 del 2018 e 4509 del 2019). Anzi, la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che, in capo ai Comuni, sussista non solo il potere, ma anche un vero e proprio obbligo di adottare interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco, dettato da esigenze di tutela della salute pubblica (cfr. Cons. Stato, sent. n. 4509 del 2019 cit., secondo cui dal composito e complesso quadro giuridico che regola la materia emerge “non solo e non tanto la legittimazione, ma l’esistenza di un vero e proprio obbligo a porre in essere, da parte dell’amministrazione comunale, interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco, ispirati per un verso alla tutela della salute, che rischia di essere gravemente compromessa per i cittadini che siano giocatori e quindi clienti delle sale gioco, per altro verso al principio di precauzione, citato nell’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il cui campo di applicazione si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale. L’assioma fondamentale di tale ultimo principio è che nell’ipotesi di un rischio potenziale, laddove vi sia un’identificazione degli effetti potenzialmente negativi di un’attività e vi sia stata una valutazione dei dati scientifici disponibili, è d’obbligo predisporre tutte le misure per minimizzare (o azzerare, ove possibile) il rischio preso in considerazione, pur sempre nel rispetto del principio di proporzionalità e di contemperamento degli interessi coinvolti…”; in tal senso cfr. anche Cons. Stato, sent. n. 4867 del 2018).

E, in diverse pronunce, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la legittimità di limitazioni orarie al funzionamento degli apparecchi di gioco da parte dei Comuni ben superiori a quello che, invece, la ricorrente deduce essere il limite massimo e parametro di ragionevolezza sulla base dell’Intesa (cfr., tra le altre, Cons. di Stato sent. n. 4509 del 2019 e i precedenti ivi richiamati; sent. n. 3382 del 2018; sent. n. 6331 del 2020; Tar Milano, sent. n.716 del 2019).

Il testo dell’art. 8 della legge della regione Veneto n. 38 del 2019, quindi, nella parte in cui fa riferimento all’Intesa, non può essere interpretato nel senso di aver comportato l’assunzione a rango di norma regionale delle indicazioni dell’Intesa, se non sotto il profilo della riconosciuta esigenza di coordinamento ma sempre nel rispetto del principio di leale cooperazione e sussidiarietà e nel rispetto delle prerogative proprie dei Comuni.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della legge regionale, infatti, non può ritenersi che in forza del generico richiamo all’Intesa, contenuto all’art. 8, la Regione abbia inteso “avocare” a sé un potere che, come ricordato dalla Corte costituzionale n. 220 del 2014, è attribuito ai Comuni in forza della previsione dell’art. 50, comma 7 del TUEL.

E, ancora, la stessa legge regionale n. 38 del 2019 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”, all’art.1 “Finalità” precisa che “1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione dei rischi da gioco d’azzardo e delle problematiche azzardo-correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono dipendenti e al supporto delle loro famiglie. 2. La Regione tutela le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione e disciplina l’impatto delle attività connesse all’esercizio del gioco d’azzardo sulla sicurezza e decoro urbano, sulla viabilità, sulla quiete pubblica e sull’inquinamento acustico…..”, per cui, a maggior ragione, l’art. 8 della medesima legge non può essere inteso, invece, come impositivo di un limite alla potestà dei Comuni di prevedere ulteriori fasce orarie di interruzione del gioco a tutela delle specifiche realtà locali: limite che violerebbe le prerogative dei Comuni e che andrebbe nella direzione opposta a quella delle finalità di tutela enunciate dalla stessa legge regionale.

Va ribadito, inoltre, che è la stessa Intesa, richiamata dalla legge regionale, a prevedere la possibilità di mantenere le misure locali più restrittive (cfr. punto 5 dell’Intesa “accentuare l’azione preventiva e di contrasto al gioco di azzardo patologico” dove si prevede che “…Le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia”) e che, come sottolineato anche dal Consiglio di Stato nelle pronunce sopra richiamate, alla luce dei contenuti dell’Intesa, “è dunque corretto affermare che principio generale della materia è la previsione di limitazioni orarie come strumento di lotta al fenomeno della ludopatia”.

La Giunta regionale, con la delibera n. 2006 del 30 dicembre 2019, attuativa della legge regionale n. 38 del 2019, peraltro non oggetto di impugnativa nel presente ricorso, ha, quindi, stabilito quale strumento minimo di tutela valido per tutto il territorio regionale (avendo ritenuto che fossero quelle di maggior rischio), tre fasce di interruzione del gioco, per un totale di 6 ore di interruzione, da porre in essere in modo omogeneo ed uniforme su tutto il territorio regionale (dalle ore 07:00 alle ore 09:00;dalle ore 13:00 alle ore 15:00;dalle ore 18:00 alle ore 20:00), precisando che “ I Comuni possono, invece, aggiungere alle predette fasce di interruzione anche ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale”, e specificando che “La “interruzione del gioco”, per tutti gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 e ss.mm, è una azione di rinforzo delle norme regolamentari e/o delle ordinanze in materia di orari approvate dagli Enti Locali”, e ciò nel rispetto delle prerogative proprie dei Comuni, come riconosciute anche dalla Corte Costituzionale, a tutela delle specifiche realtà locali.

Per quanto sopra, pertanto, il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’illegittimità dell’ordinanza comunale impugnata per violazione della legge finanziaria 2016, dell’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata nel 2017 e della legge regionale del Veneto n. 38 del 2019, è da considerarsi infondato.

9. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di istruttoria e la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché la violazione di principi di uguaglianza e non discriminazione, in quanto:

– come già sopra evidenziato, l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata non ha efficacia vincolante né il suo contenuto è stato “legificato” e reso vincolante dalla legge regionale n. 38 del 2019, per cui la stessa non può essere assunta quale parametro di legittimità dei provvedimenti assunti dagli Enti Locali, nell’esercizio delle proprie competenze in materia, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

– in disparte la considerazione che nell’attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale, l’ordinanza impugnata appare sorretta da una adeguata istruttoria, come emerge dalle premesse della stessa, in cui, oltre a dar conto delle problematiche derivanti dalla ludopatia e delle iniziative, anche a livello europeo, per contrastare il fenomeno, viene richiamata la dettagliata relazione che la ULSS 7 Pedemontana ha trasmesso al Comune di Pove del Grappa, sulla cui base si evidenzia, tra l’altro, che: negli ultimi anni si è assistito ad una vera e propria escalation del fenomeno del gioco d’azzardo; la Regione Veneto si situa al quinto posto a livello nazionale con più di 6 miliardi di Euro giocati all’anno; nel 2018 nella sola Pove del Grappa sono stati giocati 1.846.310 Euro e persi 548.312 Euro; gli studi statistici indicano che più del 40% della popolazione adulta ha avuto negli ultimi 12 mesi almeno un comportamento di gioco d’azzardo, mentre 1’8% ha presentato modalità di gioco tali da configurare situazioni di problematicità e di rischio di evoluzione verso la dipendenza patologica; nelle fasce giovanili e senili della popolazione e in altri cluster a maggior rischio questo dato può raddoppiare mentre un aumento di queste problematiche è prevedibile anche in contesti di disagio sociale ed economico; a livello nazionale, circa dall’1 al 2% della popolazione adulta soddisfa i criteri per la diagnosi di disturbo da gioco d’azzardo (DGA), configurando una presenza sul territorio del comune di Pove del Grappa stimabile in circa 50 giocatori d’azzardo patologici. Inoltre, nelle premesse dell’ordinanza, si dà espressamente conto del preoccupante trend in aumento delle giocate nel territorio comunale, evidenziando che si è avuto un incremento della somma giocata nel Comune di quasi l’80% in un solo anno. Pertanto, se pure nelle premesse dell’ordinanza sono indicate n. 3 persone residenti nel Comune di Pove del Grappa prese in carico per disturbi da gioco d’azzardo, le limitazioni orarie stabilite dal Comune possono ritenersi adeguatamente sorrette dal complessivo apparato motivazionale dell’ordinanza, tenuto conto che il dato della presa in carico presso la ULSS dà comunque un’idea “sottostimata” del fenomeno della ludopatia, che tende a restare sommerso ed è connotato da una notevole cifra oscura, in quanto molti soggetti ludopatici non si rivolgono alle strutture sanitarie e ai servizi sociali (cfr. Tar Veneto, sent. n. 417 del 2018), e considerati tutti gli altri elementi evidenziati dal Comune nelle premesse dell’ordinanza e, in particolare, il preoccupante trend in aumento delle giocate nel territorio comunale. In relazione a tale ultimo aspetto, infatti, il Comune ha espressamente evidenziato che “Nel 2019, sempre secondo i dati consolidati resi noti dalla stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi al Gioco d’Azzardo e scommesse, nel Comune di Pove del Grappa la somma giocata ammonta in totale a 3.243.513,61 Euro, corrispondenti a 1.039,92 Euro per abitante. In particolare, per le AWP (dette Slot Machines) sono stati spesi 1.278.392,27 Euro e per le VLT (Videolottery) 1.647.650,96 Euro” e ha rilevato “quindi un incremento della somma giocata in un solo anno nel Comune di quasi l’80%”;

– la prevista limitazione ad otto ore dell’orario di funzionamento degli apparecchi di gioco lecito, come già più volte affermato dalla giurisprudenza in materia, può considerarsi rispettosa anche del principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie (sulla legittimità di ordinanze o regolamenti comunali che hanno limitato a otto ore giornaliere l’apertura delle sale scommesse o da gioco e la funzionalità degli apparecchi per il gioco installati, si veda, tra le altre, Cons. di Stato sent. n. 4509 del 2019 e i precedenti ivi richiamati; sent. n. 3382 del 2018; sent. n. 6331 del 2020; Tar Milano, sent. n.716 del 2019). Inoltre, l’idoneità dell’atto impugnato a realizzare l’obiettivo perseguito deve essere apprezzata tenendo presente che scopo della disciplina impugnata non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco (anche quelle generate da altre tipologie di giochi leciti e anche on line) – obiettivo che travalicherebbe la sfera di attribuzioni del Comune (Tar Veneto, sent. n. 114 del 2016) – ma solo quello di prevenire, contrastare e ridurre il rischio di dipendenza patologica da gioco, derivante dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco lecito, di cui all’art. 110, c. 6 del TULPS, ovunque installate sul territorio comunale. E, comunque, l’ordinanza in questione limita l’orario di funzionamento delle apparecchiature di gioco mentre non incide sull’apertura al pubblico delle sale da gioco, per cui le stesse possono comunque organizzare le loro attività continuando ad offrire altri servizi negli orari i cui tali apparecchiature devono restare spente. Infine, va evidenziato che, anche alla luce delle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione Europea nel settore dell’esercizio dell’attività imprenditoriale del gioco lecito, le esigenze di tutela della salute sono da ritenere prevalenti rispetto a quelle economiche (cfr. Cons. Stato, sent. n. 6331 del 2020 cit.);

– né può essere invocata a sostegno dell’illegittimità dell’atto impugnato la disparità di trattamento rispetto a discipline eventualmente più favorevoli (per i gestori) da parte di altri Comuni, in quanto, in disparte che tale censura è solo genericamente dedotta senza essere supportata da allegazioni documentali, i Comuni, come già sopra evidenziato, mantengono ed esercitano le loro prerogative di tutela con riferimento al territorio di loro pertinenza e alle specifiche realtà locali (cfr. Tar Veneto, sent. n.620 del 2019).

10. Considerato quanto sopra esposto in riferimento alla non cogenza del contenuto dell’Intesa stipulata nel 2017 in sede di Conferenza Unificata, neppure in virtù del richiamo da parte della legge regionale n. 38 del 2019, infondato è anche il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta il mancato coinvolgimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella definizione delle fasce orarie di interruzione del funzionamento delle apparecchiature di gioco (cfr., tra le altre, Cons. di Stato, sent. n. 6331 del 2020 cit.).

11. Infondato, infine, è il quarto motivo di ricorso, considerato che l’ordinanza in questione, nel prevedere che “la violazione di tutte le disposizioni previste dalla presente Ordinanza, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro”, dispone espressamente che si applichino i “principi di cui alla Legge 689/1981”, per cui si può ritenere, in applicazione del principio di specialità di cui all’art. 9 di tale legge, che, nel caso di violazioni delle fasce di interruzione dal gioco coincidenti con quelle previste dalla disciplina regionale richiamata, si applichino le sole sanzioni specificamente previste dall’art.14 della legge regionale n. 38 del 2019.

12. In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto.

13. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della problematicità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate”.

Articolo precedenteDraghi: “Il green pass verrà esteso. Ci sarà una cabina di regia”
Articolo successivoGiochi: Marcus Boyle nominato nuovo presidente della Gambling Commission UK