La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento di sequestro del tribunale di Napoli della somma di oltre 100.000 ad alcuni giocatori.
Si tratta delle quote-parti di giocatori, sottoposti a indagini per il reato di riciclaggio, in quanto, “dopo aver introdotto denaro di provenienza illecita negli apparecchi gioco ‘VLT’, rinunciavano alla relativa giocata così da ottenere il rilascio di un ‘ticket’ da portare all’incasso, del valore pari o di poco inferiore alla somma effettivamente inserita, in tal modo ostacolando l’identificazione della provenienza illecita del denaro versato“
Per la Cassazione “il Tribunale si è attenuto a detto principio, evidenziando che tutte le scommesse erano state effettuate dal 4 al 10 gennaio 2022 presso la sala giochi con le stesse modalità, chiaramente indicative di una forma di simulazione di attività di gioco, finalizzate a conferire una provenienza lecita a denaro di provenienza illecita (inserimento nell’apparecchio di una somma contante pari o superiore a 5.000 euro; giocata di importo inferiore prelievo di una somma pari alla differenza tra quello inserito e quello oggetto della giocata).
Le scommesse sono state effettuate da parte di soggetti con redditi nulli o esigui, con precedenti penali gravi, anche per reati in materia di gioco e scommesse. Inoltre, l’entità delle somme introdotte negli apparecchi, il numero e il valore dei ticket portati all’incasso sono risultati sproporzionati rispetto all’attività della suddetta società nell’anno precedente.
Pur valorizzando gli elementi indiziari acquisiti, in un’analisi della vicenda in esame necessariamente unitaria, l’ordinanza ha esaminato specificamente la posizione dei singoli indagati, compresa quella del ricorrente, per il quale ha rimarcato la sproporzione fra le somme giocate e i redditi, unitamente ai precedenti di polizia per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sulla base dei quali ha individuato la tipologia dei reati presupposto (“fiscali riconducibili a terzi, allo stato non identificati”).
In ordine alla necessità o meno di individuare la tipologia del reato presupposto vi sono nella giurisprudenza di legittimità orientamenti contrastanti: secondo un primo indirizzo, l’accertamento del reato di riciclaggio non richiede l’individuazione dell’esatta tipologia del delitto presupposto, mentre altre pronunce affermano che, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia.
Ritiene il Collegio che la indicazione sopra richiamata, pure generica, sia sufficiente in una fase embrionale delle indagini ai fini della individuazione del delitto presupposto, a prescindere dall’adesione all’uno o all’altro dei due orientamenti.
Quanto al periculum, la motivazione non è mancante, avendo il Tribunale rimarcato la finalità impeditiva del sequestro, stante l’imminente pagamento delle vincite da parte del concessionario con bonifici sui conti intestati ai giocatori.
Il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali, vizio non rilevabile nel caso di specie. “