Attività di intrattenimento e imposizione fiscale, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto si è espressa nel merito della aliquota IVA a cui sono soggette le attività.
Il processo
L’Agenzia delle entrate notificava ad una società un avviso di accertamento e un avviso di intimazione con cui veniva rettificata la dichiarazione IVA relativa all’anno 2012 e veniva richiesto il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti per il 2012 per avere la società contribuente ritenuto di assoggettare le proprie prestazioni all’aliquota IVA del 10% invece di quella ordinaria del 20% e di averle considerate esenti dall’imposta sugli intrattenimenti in quanto “spettacolo viaggiante” e non quali “noleggio di go-kart”.
A fronte di un ricorso della società si esprimeva la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza che lo accoglieva. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e la dichiarazione di legittimità degli atti impugnati.
La Commissione Regionale ha ritenuto di accogliere l’appello ritenendo che l’attività svolta va qualificata come noleggio e non come spettacolo. Ai fini fiscali infatti non va considerata tanto l’autorizzazione amministrativa, quanto la reale tipologia di servizi.