Il Tribunale di Lecce ha accolto le richieste di un gestore e confermato l’obbligo di pagamento della penale prevista da contratto al titolare di una tabaccheria.

La causa prendeva le mosse dalla sottoscrizione, nel 2016, di un contratto per l’installazione di tre slot tra un tabaccaio e un gestore di apparecchi da intrattenimento. Il contratto di gestione prevedeva l’impegno a far installare per 6 anni, nel predetto esercizio commerciale, apparecchiature di intrattenimento a vincita di proprietà del gestore, con divieto di recesso anticipato, salva l’applicazione della penale di € 15,00 al giorno oltre Iva se dovuta, da calcolarsi a partire dalla comunicazione di recesso e sino alla naturale scadenza del contratto.

Il contratto impegnava il tabaccaio anche, in caso di cessione d’azienda, ad assicurare il subentro nel contraente da parte del cessionario e, ai sensi dell’art. 1381 c.c., ad indennizzare la società attrice, qualora il cessionario si fosse rifiutato di obbligarsi a continuare ad adempiere tutte le clausole del contratto, sino alla sua naturale scadenza .

Successivamente era avvenuta la cessione. Il nuovo titolare aveva comunicato al gestore il proprio subentro nell’attività commerciale invitandolo a ritirare le apparecchiature presenti nell’esercizio commerciale, essendo sprovvisto dell’iscrizione al registro degli operatori di gioco ADM e quindi dei requisiti per l’installazione delle apparecchiature.

Il gestore aveva risposto lo stesso giorno che quanto comunicato doveva essere interpretato come un recesso, sanzionato da clausola penale, e di averlo invitato al rispetto del contratto vigente . Quindi, poiché tale ultima nota era rimasta priva di riscontro, aveva proceduto al ritiro delle apparecchiature presenti nella tabaccheria. Successivamente aveva appreso che il titolare risultava iscritto nel registro degli operatori e aveva provveduto ad inviargli ulteriore nota con invito ad adempiere al contratto di gestione e che, tuttavia, anche tale nota era rimasta priva di riscontro.

Il gestore chiedeva che venisse accertato e dichiarato il grave inadempimento e per l’effetto dichiarata la risoluzione del contratto di gestione la al pagamento di una penale pari ad € 163.590,00.

Il giudice leccese ha ritenuto la richiesta fondata. Dal contratto di cessione d’azienda stipulato emergeva chiaramente che oggetto della cessione d’azienda fosse anche la gestione di videogiochi ed apparecchiature di intrattenimento. Dunque, acquisendo l’azienda nella sua interezza il nuovo titolare ha accettato di subentrare anche nel rapporto contrattuale così obbligandosi, in sostituzione del vecchio titolare nei confronti della società. Poiché l’atto notarile di cessione d’azienda richiamava esplicitamente il contratto di gestione di videogiochi ed apparecchiature di intrattenimento deve intendersi che quest’ultima fosse pienamente a conoscenza del suo contenuto e che, ad ogni modo, fosse suo onere richiederne copia prima di sottoscrivere l’atto di cessione d’azienda.

Il contratto di gestione deve ritenersi pienamente valido, in quanto rispondente agli interessi delle parti, in virtù del principio dell’autonomia negoziale, non risultando in contrasto con norme di ordine pubblico.

Dagli atti emerge però che presso la tabaccheria ceduta era stata installata un’unica apparecchiatura , in quanto altre tre apparecchiature installate, diversamente da quanto previsto all’art. 1 del contratto di gestione, risultavano essere di proprietà di altre imprese.

Dunque, la penale deve essere calcolata per una sola apparecchiatura, quindi, da calcolo si evince che la penale dovuta è pari a € 23.370.

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