La Prima Sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un esercente contro il Comune di Vieste (FG), in cui si chiedeva l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 16 del 1° marzo 2019, avente ad oggetto la “limitazione temporale all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del TULPS” all’interno di sale gioco, centri scommesse, esercizi pubblici e commerciali, tabaccherie, circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico.
Il Consiglio ha ribadito “la piena legittimità dei provvedimenti comunali di limitazione all’attività di organizzazione e gestione dei giochi pubblici, a condizione che siano volti alla tutela di interessi generali (salute, dignità, sicurezza, utilità sociale) e che siano proporzionati agli obiettivi perseguiti”.
“In particolare – spiega il CdS -, legittimi sono stati ritenuti i provvedimenti sindacali di limitazione delle fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco al fine di contrastare il noto fenomeno delle ludopatia, la cui gravità e diffusione, con la correlativa necessità di adottare provvedimenti di contrasto, «è stata riconosciuta ad ogni livello, sia sanitario (Organizzazione mondiale della sanità, Ministero della salute, ecc.), sia normativo (normativa comunitaria, leggi nazionali e regionali), sia a livello giurisprudenziale (Corte Costituzionale e giurisprudenza amministrativa). Pertanto, l’esistenza del problema, la sua diffusione e l’esigenza di interventi adeguati non necessitano di particolare dimostrazione»”.
E’ stato giudicato infondato anche il secondo motivo di ricorso, poiché “le conclusioni raggiunte con l’accordo Stato Regioni in sede di Conferenza unificata non sono state trasfuse nel decreto ministeriale previsto dall’art. 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), e non hanno, pertanto, alcuna cogenza”.
Parimenti infondato “è il terzo motivo, poiché la limitazione delle fasce orarie di funzionamento è una misura che contempera l’interesse economico dei soggetti gestori con quello pubblico alla tutela della salute dei cittadini e alla prevenzione della ludopatia”. Inoltre, con la “misura in esame resta comunque consentita l’apertura al pubblico dell’esercizio, che potrà, dunque, continuare a svolgere la sua funzione ricreativa (con eventuale vendita di alimenti, snack, bevande), mentre ad essere limitati sono solo i tempi di funzionamento degli apparecchi”.
Per il Consiglio di Stato “il potere sindacale di regolare gli orari delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincite in denaro non dipende, né può essere condizionato, dal previo esercizio del correlato potere di indirizzo del Consiglio comunale: «il richiamo al comma 7 dell’art. 50 del d. lgs. n. 267 del 2000 degli indirizzi del Consiglio comunale non può quindi che essere inteso nel senso che essi vincolano l’esercizio del potere sindacale ove già in precedenza emanati, laddove nessun vincolo può ritenersi sussistente negli altri casi»”.