È legittimo negare la possibilità a una sala giochi di applicare sulle vetrine cartelli con la scritta ‘slot’ o ‘vlt’.

È quanto ribadisce il Consiglio di Stato nel parere fornito all’Amministrazione dei Monopoli di Stato in merito al diniego dell’Amministrazione comunale di Torino a una sala giochi che chiedeva di poter applicare 8 pannelli, di cui 2 pannelli recanti il nome del brand, 2 pannelli recanti la dicitura SLOT, e 4 pannelli la dicitura “VLT”.

A fondamento del diniego è posta la violazione delle norme dettate con l.r. Piemonte n. 9/2016 al fine di contrastare il gioco d’azzardo patologico, non rilevando che “SLOT” e “VLT” siano inseriti nel logo registrato dalla titolare della sala giochi.

Il Comune ha ribadito che la legge regionale vieta le attività pubblicitarie di qualsiasi tipo (anche indirette) relative all’apertura ed esercizio di sale da gioco e scommesse, in attuazione dell’art. 9 D.L. 12.7.2018, n. 87, convertito in L. 9.8.2018, n. 96, e della delibera AGCOM n. 132/19/Cons. del 18.4.2019.

Per il Consiglio di Stato la norma regionale mira a prevenire il gioco d’azzardo patologico e a tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione e il divieto di pubblicità si inserisce tra le misure volte al contenimento dell’impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco sul contesto socio-ambientale maggiormente esposto.

La norma di cui all’art. 7 della l. r. Piemonte n. 9/2016, per il Consiglio di Stato “anticipa il divieto che il legislatore nazionale ha inserito nel c.d. “Decreto Dignità” (d. l. 12.7.2018, n. 87, convertito in legge 9.8.2018, n. 96), concernente “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet.” (art. 9).

La norma dispone, inoltre, che “dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata.”.

I chiarimenti interpretativi forniti da AGCOM con le linee guida alla delibera n. 132/19/CONS del 18 aprile 2019, richiamano i principi europei in materia di offerta di gioco a pagamento (protezione rafforzata delle categorie vulnerabili, con particolare riferimento ai minori e ai giocatori patologici; contrasto del gioco a pagamento illegale; trasparenza sulle condizioni e servizi offerti, in modo da favorire decisioni di gioco consapevoli; – rispetto del principio di proporzionalità) e sottolineano la natura imperativa delle norme contenute nell’art. 9 del d. l. n. 87/2018 citato e la valenza meramente esemplificativa delle singole fattispecie di comunicazione commerciale prese in considerazione.

L’art. 5 delle linee guida (ambito di applicazione oggettivo) precisa che:

-“4. Non rientrano nel divieto di cui all’art. 9 del decreto i segni distintivi del gioco legale solo ove strettamente identificativi del luogo di svolgimento della relativa attività (a titolo esemplificativo: mere insegne di esercizio)”;

-“5. Non rientrano nell’ambito di applicazione della norma le comunicazioni di mero carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale” e che non sono considerate pubblicità “le informazioni limitate alle sole caratteristiche dei vari prodotti e servizi di gioco offerto…purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza nonché assenza di enfasi promozionale.”.;

-“8. Il logo o il riferimento a servizi di gioco presenti sulle vetrofanie degli esercizi che offrono gioco a pagamento, nonché la mera esposizione delle vincite realizzate presso un punto vendita che offre servizi di gioco sono consentiti solo se effettuati con modalità, anche grafiche e dimensionali, tali da non configurare una forma di induzione al gioco a pagamento.”.

A fronte del chiaro disposto normativo di cui al citato art. 9, comma 2, del c.d. “Decreto dignità” e delle direttive interpretative di AGCOM richiamate, non appare palesemente irragionevole o sproporzionata la valutazione dell’Amministrazione comunale che ha ritenuto i pannelli proposti, oggetto del diniego impugnato, “mezzi di pubblicità” del gioco d’azzardo, in quanto recano la dicitura “SLOT” e “VLT” (acronimi idonei ad evocare il gioco alle Slot machine e ai video lottery terminal, apparecchi che permettono importanti vincite).

Si tratta, all’evidenza, di simboli non “neutri”, ancorché si tratti di simboli registrati nel marchio d’impresa, riportati in numero considerevole di pannelli (n. 8) di dimensioni notevoli (cm 259 X cm.125, e cm 247x cm 127) e posti sulle vetrate del negozio in posizione molto ben visibile.

La pubblicità eventualmente effettuata dal titolare della sala deve restare contenuta e strettamente limitata, non può segnatamente essere diretta ad incoraggiare la naturale propensione al gioco dei consumatori attraverso la “citazione visiva” a mezzo di pannelli ragguardevoli per forma e dimensione, che attirano l’attenzione con modalità tali da amplificare la comunicazione dei simboli “SLOT” e “VLT” e aumentare così la forza di attrazione del gioco (cfr. Corte giustizia UE sez. VIII, 30/06/2011, n.212, par. 71, che in materia di scommesse ippiche ha enunciato il principio di pubblicità “contenuta e strettamente limitata” in materia di gioco d’azzardo e scommesse, che non deve “banalizzare il gioco” o proporne una immagine positiva o accattivante)”.

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