Consiglio di Stato

Le attività di gioco sottoposte al “distanziometro” non possono essere chiuse se non è possibile la loro dislocazione in un’altra area del territorio comunale. Era la motivazione espressa alla fine dello scorso aprile dal Tar di Parma nella sentenza che…

Per leggere questo articolo

Accedi o registrati

Articolo precedenteSenato, dossier “Il bilancio dello Stato 2022-2024”: 16 miliardi da vincite su giochi e lotterie
Articolo successivoViolazione normativa sul distanziometro e centro scommesse incustodito: sanzionati i titolari di due attività a Montecatini Terme (PT)