Cresce il fronte dei Comuni anti-slot, mentre il Tar prende tempo su ricorsi sospensioni licenze

As.tro. Genova: ricorsi al T.A.R. contro il regolamento no-slot pronti per la notifica

 

(Jamma) Salvaguardare il “Centro Storico Naturale” della città, ossia quella zona di interesse ai fini di tutela dei valori storico-ambientali e delle tradizioni locali, coincidente col centro storico segnalato dal Piano Regolatore Generale Comunale. E’ l’obiettivo che si pone l’amministrazione comunale di Aosta con una delibera, approvata ieri dalla Prima Commissione consiliare “Sviluppo economico e culturale”.
La  Legge regionale 5 del 25 febbraio 2013 di fatto ha abrogato in toto le disposizioni deliberate dal Consiglio comunale di Aosta nel 2004 in termini di autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita.
“Questa delibera – spiega Patrizia Carradore, Assessore Comunale al Turismo, Sport, Commercio e Pari Opportunità – vuole salvaguardare l’immagine e il decoro dei luoghi storici, ambientali e culturali della città, in ossequio anche al rispetto della viabilità. La liberalizzazione è massima e la libertà di concorrenza commerciale ai massimi livelli, ma con qualche eccezione. Abbiamo cercato infatti con i nostri uffici di capire quali limitazioni fossero da tenere rispetto alla delibera del 2004, praticamente abrogata nella sua totalità dalla Legge 5/2013”.

Limitazioni che l’Assessore ha proposto di mantenere e che soprattutto cercano di tenere lontano dal centro magazzini, depositi, rottami, pneumatici, imballaggi, materiali di recupero e, fra gli altri, anche le sale per videogiochi e slot machines che ciclicamente riaffiorano nei dibattiti consiliari.

E’ solo uno degli ultimi esempi di amministrazioni locali che, attraverso l’introduzione di Piani urbanistici, tenta l’introduzione di restrizioni al mercato degli apparecchi da intrattenimento. Ma nello stesso giorno in cui gli amministratori valdostani si lanciavano nell’iniziativa i giudici del Tar di Bolzano posticipavano al luglio prossimo la decisione in merito al ricorso presentato da un esercente che si è visto sanzionare con la sospensione della licenza per non aver rimosso dal proprio locale le slot così come previsto da un’ordinanza sindacale del 2012. Il comune trentino ha infatti adottato un regolamento in base al quale era prevista la rimozione delle slot entro un data prestabilita e all’esercente che è ricorso al Tar era stata notificata un’ordinanza “per la rimozione dei giochi leciti e per la sospensione dell’attività del pubblico esercizio ai sensi dell’art. 47, comma 2 della L.P. 58/1988” sub prot. 41989 dd. 5.6.2013 del Vice Sindaco del Comune di Bolzano con la quale si ordinava “entro e non oltre cinque (5) giorni dal ricevimento (…)” “la rimozione degli apparecchi da gioco leciti presenti presso il pubblico esercizio” de quo e si disponeva “la sospensione dell’attività dell’esercizio pubblico fino all’avvenuta rimozione dei giochi leciti”.

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