Il Consiglio di Stato si è espresso nel merito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da una società di noleggio contro Comune di Anzola dell’Emilia e nei confronti di Azienda Usl di Bologna per l’annullamento dell’ordinanza avente ad oggetto: “La disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici con vincita in denaro”.
La società ricorrente deduceva (con unico articolato motivo) che l’ordinanza, emessa nell’esercizio del potere del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili e di urgenza per ragioni sanitarie e di sicurezza pubblica , sarebbe viziata da violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché da eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, disparità di trattamento e difetto di istruttoria.
Il giudice ha ritenuto che le censure proposte non sono meritevoli di accoglimento.
“L’orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso dal collegio, è nel senso di considerare legittimi i provvedimenti comunali di limitazione all’attività di organizzazione e gestione dei giochi pubblici a condizione che siano volti alla tutela di interessi generali e che siano proporzionati agli obiettivi perseguiti. Sono legittimi in particolare i provvedimenti di limitazione delle fasce orarie finalizzati a contrastare il fenomeno della ludopatia .
Nel caso di specie, il Comune di Anzola dell’Emilia ha prescritto l’utilizzazione massima degli apparecchi di 10 ore al giorno nella fascia tra le 10 e le 23 sulla base dei dati raccolti dal SERT e dalla Regione relativi al periodo 2009-2014 dai quale si evince un incremento significativo del fenomeno nell’ultimo triennio e in particolare nel 2014. Anche se tali rilevazioni si riferiscono a un territorio più ampio di quello comunale, la gravità del fenomeno ludopatia e la necessità di porre in essere interventi di contrasto giustifica l’adozione a livello locale di provvedimenti adeguati di prevenzione. In particolare, la limitazione delle fasce orarie di funzionamento è una misura che contempera l’interesse economico dei soggetti gestori con quello pubblico alla tutela della salute dei cittadini e . Non è quindi fondata la censura di non proporzionalità dell’ordinanza impugnata, dato che viene comunque consentita l’utilizzazione degli apparecchi per un congruo numero di ore al giorno”.