Il semplice documento di trasporto, in assenza di precise caratteristiche, non basta a provare la data di installazione di apparecchi da gioco ai fini della rideterminazione del reddito di impresa.

Nell’ambito di un ricorso mosso da un bar contro l’Agenzia delle Entrate la Sesta Sezione della Corte di Cassazione Civile ha stabilito che “in mancanza di una delle situazioni tipiche di certezza contemplate dall’art. 2704 cod. civ. (registrazione, morte od incapacità di un sottoscrittore, riproduzione in atto pubblico) – ai fini della dimostrazione della data di ricezione degli apparecchi di gioco al solo documento di trasporto, privo di qualsivoglia riscontro idoneo ad attestare la data di formazione del documento medesimo, ha violato il disposto dell’art. 2704 cod. civ..

Il processo

Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, i titolari di un bar impugnavano l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato il reddito di impresa per l’anno 2012, con conseguenti maggiori Irpef, Irap ed Iva, a seguito di verifica fiscale da cui era emerso che presso il Bar erano detenuti apparecchi di gioco privi del nulla osta di cui all’art. 38 I. n. 388/2000 non collegati alla rete.

I ricorrenti deducevano l’illegittimità della pretesa fiscale, osservando in particolare che gli apparecchi elettronici erano stati consegnati in data 20 giugno 2012 e pertanto potevano dirsi operativi solo a decorrere da tale giorno; producevano a
sostegno di quanto asserito copia del documento di trasporto. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo valida la prova fornita dai contribuenti in ordine alla decorrenza dell’illecito.

Con una sentenza del 2019 la CTR della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate.
Osservavano i giudici di appello che il documento di trasporto prodotto dai ricorrenti costituiva una scrittura privata del tutto assimilabile ad una fattura d’acquisto, idonea a documentare il momento a partire dal quale gli apparecchi da gioco dovevano
ritenersi nell’effettiva disponibilità dei contribuenti. In presenza di siffatto documento, sarebbe stato onere dell’Ufficio fornire prova del suo diverso assunto e dimostrare che in realtà la consegna era avvenuta in epoca antecedente.

Per la Cassazione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania.

 

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