La norma che impone una certificazione e una procedura di omologa sugli apparecchi da gioco che non erogano vincite in denaro finisce sul tavolo dei garanti della concorrenza.
Secondo quanto Jamma è in grado di riferire è partita su iniziativa di imprenditori italiani una segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (aperta e in fase di analisi) e all’omonima DG Concorrenza e Antitrust della Commissione Europea avente come oggetto: violazione dell’art. 34. Legge 6 dicembre 2011, n. 214 e art. 1 della legge 18 maggio 2012, n. 62 Liberalizzazione delle attività economiche ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione; errata applicazione della direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Servizi o Bolkestein”) dovute alla Determinazione direttoriale prot. n. 151294 del 18 maggio 2021 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) e tutte le susseguenti e di conseguenza della libertà di stabilimento e libera circolazione delle merci.
I Garanti hanno protocollato entrambe le denunce articolate in un dettagliato elenco di argomenti sulla base dei quali le disposizioni risultano in contrasto con le regole che garantiscono la libera concorrenza. Sotto accusa il noto procedimento di verifica tecnica che impone anche in ipotesi di semplice modifica del codice eseguibile del programma di gioco a causa di un bag o errore software il ricorso ad una scheda esplicativa, all’obbligo di esame del codice sorgente.
Secondo i segnalanti la nuova regolamentazione non persegue obiettivi di adeguamento allo sviluppo tecnologico o di semplificazione delle procedure autorizzatorie né tantomeno contempla “regole di certificazione più leggere e immediate”.
Le osservazioni e le motivazioni alla base della denuncia sono dettagliate in un documento di 13 pagine a supporto di una serie di richieste alla due Autorità. Nello specifico si chiede al Garante della Concorrenza di esprimersi riguardo alle determinazioni introdotte per gli apparecchi da intrattenimento in relazione ai temi della libera concorrenza tra operatori italiani e di diversi Paesi europei e applicazione della Direttiva Servizi o Bolkestein; di valutare l’impatto che questa disciplina italiana ha nell’ambito della libera circolazione delle merci e se in contrasto con l’art. 34. Liberalizzazione delle attività economiche e liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese; infine, la Determina 18 maggio 2021 e tutti gli atti conseguenti terminati con Determina 5 luglio 2022 e 28 dicembre 2022 si pongano in contrasto oltre alle norme italiane anche con gli articoli 49 e 56 del TFUE, in quanto è suscettibile di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi e delle merci nel mercato interno.