AAMS condannata al risarcimento dei danni per comma 6 e 6a) a rischio svuotamento hopper. Il Tribunale: AAMS ha violato i principi di buona Amministrazione

(Jamma) – Ma che disdetta, che frustrazione, per il gestore andare ad aprire le comma 6, acquistate ed installate per sostituire le famigerate Black Slot ed inspiegabilmente non recuperare, all’interno, neanche i denari per versare il PREU, sopratutto considerando che le macchine avevano giocato e magari guardare con sospetto l’esercente, pur privo della chiavi, ma del resto l’unico ad avere la detenzione del macchinario.

Del resto neanche Mandrake potrebbe svuotare con il pensiero una cassaforte come quella. Ed invece, ecco il trucco, scoperto all’esito di appostamenti da parte di un gestore romano, “più furbo dei furbi”, che finalmente ha “pizzicato” abili avventori in grado di svuotare gli hopper con semplici e banali accensioni o strane sequenze di tasti. Ma che sorpresa, incredibile!

Allora queste comma 6 non erano il top della sicurezza?
Ed ecco allora che il Tribunale di Roma con una recentissima e clamorosa sentenza, accogliendo le istanze della parte attrice (il gestore) rappresentata dagli avvocati Gaetano Lepore, Marco Ripamonti e Carlo Lepore, ha condannato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al risarcimento di ingenti danni (danno emergente e lucro cessante) procurati ad una società, gestore terzo incaricato della raccolta delle giocate, derivanti dall’anticipata dismissione di apparecchi comma 6 e comma 6 lett.a (art.110 del TULPS), risultati irregolari a seguito di accertamento tecnico preventivo promosso sempre dinanzi al Tribunale di Roma, antecedentemente all’avvio della azione giudiziaria.
L’Amministrazione si è difesa in giudizio ritenendo la responsabilità degli organismi incaricati (omologatori) ex art.38 Legge 388/2000, tramite convenzioni, alla verifica tecnica di conformità del modello di apparecchio.
La difesa dell’Amministrazione è stata interamente disattesa dal Tribunale che ha evidenziato come la prima condizione affinchè i dispositivi di gioco possano essere commercializzati ed installati è l’acquisizione, da parte di produttori o importatori, della certificazione di conformità relativa al congegno elettronico che contiene il gioco e le sue modalità di funzionamento, affermando anche che la certificazione di conformità è atto finale di un procedimento che consta di una necessaria verifica tecnica demandata in via di principio alla stessa Amministrazione. Il Giudice ha anche statuito che sia facoltà dell’Amministrazione stipulare convenzioni limitate alla sola verifica tecnica. Sul punto ha rilevato il Tribunale “È perciò a priori escluso che soggetti diversi dall’Amministrazione di cui si tratta possano emettere le certificazioni che rendono i dispositivi di gioco commercializzabili (…).Deve pertanto escludersi che le convenzioni in esame valgano a trasferire la responsabilità, nei confronti dei terzi amministrati, in ordine ai vizi degli atti di certificazione (…) a soggetti estranei all’Amministrazione (…). Parte attrice è (…) soggetto che ha riposto affidamento nella commerciabilità dei dispositivi di gioco acquistati, quale apparentemente assicurata dalla formale acquisizione di certificazione della loro conformità alle norme vigenti”.
L’indagine tecnica condotta sulle schede di gioco, e cioè sulla base del dispositivo nella disponibilità di parte attrice e del modello prototipale consegnato dal produttore all’Amministrazione dei Monopoli, ha confermato la sorprendente esistenza di anomalie, sinteticamente riconducibili ad un’agevole alterazione del meccanismo di gioco, attraverso opportuni e talvolta anche banali stratagemmi, quali la volontaria interruzione dell’alimentazione e successiva riaccensione dell’apparecchio, producenti l’effetto di agevolare la sottrazione di denaro dagli hopper da parte di terzi malintenzionati.
A riguardo la deduzione difensiva dell’Amministrazione relativa alla non imputabilità a sé delle conseguenze delle condotte illecite dei fruitori del gioco, evidenzia il Tribunale di Roma, “risulta chiaramente infondata se confrontata con il prescritto contenuto della verifica tecnica prodromica alla certificazione, essendo quest’ultima diretta proprio ad escludere o a segnalare ogni possibilità per il giocatore di incidere in un qualsiasi modo sul funzionamento del gioco (…)”.
Il Tribunale di Roma, considerate anche le evidenze processuali del procedimento penale (dinanzi al Tribunale di Venezia) e richiamando in motivazione il “tormentato” controesame condotto in quel procedimento dall’avv.Marco Ripamonti sul teste dr.ssa Barbarito, all’epoca dirigente dell’ufficio 12, conclude ritenendo la “(…) ampiezza, gravità e sistematicità della violazione, da parte di AAMS, dei criteri di buona amministrazione”.
La sentenza in esame, che si pone sulla scia aperta da due recenti precedenti dello stesso Tribunale di Roma in materia di riconoscimento del risarcimento del danno occorso ai gestori in ordine alla vicenda “schede Black Slot”, patrocinati sempre dai medesimi difensori, con risarcimenti milionari, conferma la piena responsabilità dell’Amministrazione dei Monopoli, come ente deputato al controllo finale della conformità degli apparecchi che nel caso di specie sono risultati palesemente irregolari nonostante il rilascio della relativa certificazione di conformità.
Gli ex gestori, oggi terzi raccoglitori, secondo il Tribunale, hanno confidato nella regolarità degli apparecchi certificati ed hanno dunque investito ingenti somme per rinnovare il parco macchine (a seguito della vicenda “Black Slot”) mediante l’acquisto di nuovi apparecchi risultati a loro volta irregolari per fatto e colpa di AAMS che ha violato i criteri di buona amministrazione, come del resto sostenuto efficacemente dai difensori.
Il Tribunale ha così posto rimedio all’ennesima vicenda che vede parte lesa gli ex gestori – terzi raccoglitori con una decisione che l’avv.Marco Ripamonti, soddisfatto per l’esito, definisce giusta, puntuale e perfettamente in linea con i principi regolatori in materia di risarcimento del danno.
La Sentenza sta già sollevando grande interesse da parte di tutti quegli operatori che a suo tempo, ma ancora in tempo utile per citare in giudizio AAMS, hanno deciso di dismettere diversi modelli di comma 6 e comma 6a proprio per via delle diverse anomalie riscontrate nel giudizio in argomento, circa gli escamotage sopra detti suscettibili di permettere lo svuotamento truffaldino degli hopper.
All’orizzonte è prevedibile, quindi, che si sviluppi in tempi brevi una notevole mole di contenzioso civile nei confronti di AAMS.

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