L’introduzione del distanziometro con una ordinanza adottata dal Comune di Luino non risulta essere una misura sproporzionata per il contrasto al gioco d’azzardo patologico.
E’ quanto ha stabilito il Tar della Lombardia respingendo il ricorso di un concessionario di rete
Per il giudice “Quanto alla misura adottata per contrastare la diffusione del fenomeno, ovvero la limitazione delle fasce orarie di attivitร degli apparecchi da gioco, la giurisprudenza si รจ attestata da tempo sul principio secondo cui la previsione di limitazioni orarie รจ idoneo strumento di lotta al fenomeno della ludopatia (Consiglio di Stato, sez. V 26 agosto 2020 n. 5225, che richiama il proprio precedente 5 giugno 2018 n. 3382).
In tale solco si pongono sia il Regolamento del Comune di Luino, che allโart. 5 demanda al Sindaco la โdeterminazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dellโobiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiariโ, sia lโordinanza sindacale impugnata, laddove afferma che โcontrasto di fenomeni patologici connessi al disturbo da gioco dโazzardo puรฒ essere utilmente esercitato anche attraverso interventi volti e regolare e limitare lโaccesso alle apparecchiature di giocoโ.
Va poi aggiunto che nellโattuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della societร civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III 11 novembre 2019 n. 1109; T.A.R. Milano, sez. IV 15 marzo 2021 n. 665, che richiama lโart. 115 comma 2 c.p.c.), come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autoritร pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale.
Tenuto conto di tali considerazioni, lโordinanza impugnata e il presupposto Regolamento appaiono sorretti da unโadeguata istruttoria, che giustifica la misura adottata.
Sotto altro profilo, allo stato attuale delle conoscenze, non sembra irragionevole nรฉ sproporzionato imporre limitazioni ad attivitร economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, proprio perchรฉ non si tratta dellโintroduzione di una sorta di โproibizionismoโ, che potrebbe sortire effetti contrari sul piano stesso della tutela della salute, nรฉ di divieto generalizzato, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari e di particolari fasce orarie a piรน alta fruibilitร di esercizi di gioco (cfr. Consiglio di Stato, sez. III 19 dicembre 2019 n. 8563).
Quanto alla dedotta violazione dellโIntesa conclusa nellโambito della Conferenza Unificata Stato โ Regioni – Enti locali il 7 settembre 2017 con riferimento alla disciplina dellโorario e della mancata consultazione dellโAgenzia delle Dogane e dei Monopoli per il parere di competenza valga quanto segue.
Va ricordato che lโart. 1 comma 936 della L. 208/2015 (legge di stabilitร 2016) ha previsto che entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fossero definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonchรฉ i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di etร . La norma ha inoltre stabilito che โLe intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competentiโ.
La giurisprudenza prevalente โ condivisa da questa Sezione – attribuisce carattere non cogente allโIntesa raggiunta, in data 7 settembre 2017, in sede di Conferenza Unificata (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV n. 8/2021; idem Sez. V, nn. 4119, 4121, 4125, 5223, 5226, 6331 del 2020). Ciรฒ in quanto il contenuto dellโIntesa stessa non รจ stato poi trasfuso nel previsto decreto ministeriale, che non รจ mai stato adottato. Sicchรจ allโIntesa non puรฒ attribuirsi alcun valore vincolante, neppure nella forma minima dellโatto di indirizzo rivolto agli Enti Locali (cfr. Tar Milano sez. IV 15 marzo 2021 n. 665).
Non essendo cogente lโIntesa, non puรฒ costituire parametro per lo scrutinio di legittimitร dei provvedimenti impugnati”.