L’introduzione del distanziometro con una ordinanza adottata dal Comune di Luino non risulta essere una misura sproporzionata per il contrasto al gioco d’azzardo patologico.

E’ quanto ha stabilito il Tar della Lombardia respingendo il ricorso di un concessionario di rete

Per il giudice “Quanto alla misura adottata per contrastare la diffusione del fenomeno, ovvero la limitazione delle fasce orarie di attivitร  degli apparecchi da gioco, la giurisprudenza si รจ attestata da tempo sul principio secondo cui la previsione di limitazioni orarie รจ idoneo strumento di lotta al fenomeno della ludopatia (Consiglio di Stato, sez. V 26 agosto 2020 n. 5225, che richiama il proprio precedente 5 giugno 2018 n. 3382).

In tale solco si pongono sia il Regolamento del Comune di Luino, che allโ€™art. 5 demanda al Sindaco la โ€œdeterminazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dellโ€™obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiariโ€, sia lโ€™ordinanza sindacale impugnata, laddove afferma che โ€œcontrasto di fenomeni patologici connessi al disturbo da gioco dโ€™azzardo puรฒ essere utilmente esercitato anche attraverso interventi volti e regolare e limitare lโ€™accesso alle apparecchiature di giocoโ€.

Va poi aggiunto che nellโ€™attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della societร  civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III 11 novembre 2019 n. 1109; T.A.R. Milano, sez. IV 15 marzo 2021 n. 665, che richiama lโ€™art. 115 comma 2 c.p.c.), come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autoritร  pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale.

Tenuto conto di tali considerazioni, lโ€™ordinanza impugnata e il presupposto Regolamento appaiono sorretti da unโ€™adeguata istruttoria, che giustifica la misura adottata.

Sotto altro profilo, allo stato attuale delle conoscenze, non sembra irragionevole nรฉ sproporzionato imporre limitazioni ad attivitร  economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, proprio perchรฉ non si tratta dellโ€™introduzione di una sorta di โ€œproibizionismoโ€, che potrebbe sortire effetti contrari sul piano stesso della tutela della salute, nรฉ di divieto generalizzato, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari e di particolari fasce orarie a piรน alta fruibilitร  di esercizi di gioco (cfr. Consiglio di Stato, sez. III 19 dicembre 2019 n. 8563).

Quanto alla dedotta violazione dellโ€™Intesa conclusa nellโ€™ambito della Conferenza Unificata Stato โ€“ Regioni – Enti locali il 7 settembre 2017 con riferimento alla disciplina dellโ€™orario e della mancata consultazione dellโ€™Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il parere di competenza valga quanto segue.

Va ricordato che lโ€™art. 1 comma 936 della L. 208/2015 (legge di stabilitร  2016) ha previsto che entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fossero definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonchรฉ i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di etร . La norma ha inoltre stabilito che โ€œLe intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competentiโ€.

La giurisprudenza prevalente โ€“ condivisa da questa Sezione – attribuisce carattere non cogente allโ€™Intesa raggiunta, in data 7 settembre 2017, in sede di Conferenza Unificata (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV n. 8/2021; idem Sez. V, nn. 4119, 4121, 4125, 5223, 5226, 6331 del 2020). Ciรฒ in quanto il contenuto dellโ€™Intesa stessa non รจ stato poi trasfuso nel previsto decreto ministeriale, che non รจ mai stato adottato. Sicchรจ allโ€™Intesa non puรฒ attribuirsi alcun valore vincolante, neppure nella forma minima dellโ€™atto di indirizzo rivolto agli Enti Locali (cfr. Tar Milano sez. IV 15 marzo 2021 n. 665).

Non essendo cogente lโ€™Intesa, non puรฒ costituire parametro per lo scrutinio di legittimitร  dei provvedimenti impugnati”.