Il Tar Lazio ha confermato la legittimitร  della cancellazione dall’Elenco degli operatori del gioco se la societร  che opera nella raccolta per tramite di apparecchi da gioco ha come rappresentante legale un individuo candannato per furto.

Si legge: “La sussistenza di una sentenza penale di condanna รจ requisito ostativo al rilascio del provvedimento di iscrizione (o di rinnovo dellโ€™iscrizione) nellโ€™elenco dei soggetti abilitati allo svolgimento di attivitร  di raccolta di gioco mediante apparecchi con vincita in denaro, ex art. 1, comma 533, L. n. 266/2005″.