(Jamma) Non si chiude qui la vicenda relativa al sequestro, nel 2016, di circa 500 schede da gioco da parte della Guardia di Finanza per l’illecito utilizzo e contraffazione del marchio Star Wars, di proprietà della Lucafilm.
Il ricorrente aveva lamentato la violazione di legge, ed in particolare dell’art. 473 cod. pen., per quanto attiene al pericolo di confusione per il consumatore. La motivazione circa la presenza del fumus del delitto contestato era meramente apparente.
La Corte di Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso contro la pronuncia del Tribunale del Riesame di Torino “presupposto al più un difetto di motivazione dell’ordinanza, entrambi vizi che non possono essere sollevati, come si è premesso, con ricorso avverso il provvedimento oggi impugnato”.
Nel 2016 venne sequestrato anche per il materiale a corredo (poster, cartelloni e stampe) e per la documentazione che riguarda la creazione e la distribuzione di giochi e apparecchi. I magistrati ipotizzano il reato di contraffazione e alterazione di marchi registrati, di proprietà della società americana Lucasfilm, con l’aggravante della sistematicità del reato.
“Malgrado le due società potessero conoscere l’esistenza del titolo di proprietà industriale – aveva specificato la Procura – hanno contraffatto o alterato marchi e segni distintivi di prodotti industriali, ossia i personaggi della serie Star Wars”.
La Corte di Cassazione ha giudicato inammissibile anche la prta del ricorso riferita al sequestro delel schede. “Nel sequestro probatorio, infatti, in via generale, si può disporre il vincolo reale sui beni che costituiscono il corpo di reato o che sono pertinenti al medesimo e necessari per l’accertamento dei fatti” si legge nella pronuncia.