Le menzionate argomentazioni conducono a ritenere, in termini ragionevoli, che la messa a disposizione dell’utente di una piattaforma on-line non può di per sè sola assurgere a configurare l’illecito da ludopatia, ben potendo il cliente utilizzare il collegamento internet anche per fini leciti come la libera navigazione telematica.
Si apprende inoltre, dal verbale di constatazione del 25/05/2016, che all’interno del locale ispezionato era esposto un cartellone con cui era fatto espresso divieto di connessione a siti che consentono il gioco on-line, piattaforma telematica che invece era destinata – come ancora impresso sull’avviso – per la sola raccolta di
contratti di “conto gioco”, offerta quest’ultima che la ricorrente ha pure documentato esibendo, per tale finalità, il contratto intercorso con XXXX.
Va infine rilevato che durante la verifica non era presente alcun soggetto intento a giocare su piattaforme online in segno plausibile che l’uso dei PC fosse destinato alla sola raccolta dei contratti di “conto gioco”.
Difettano pertanto robusti elementi per poter ritenere che i 4 personal computer collegati alla rete internet fossero destinati al solo gioco proibito avendo la ricorrente diversamente documentato l’impiego lecito degli stessi e per finalità attinenti alla sua attività commerciale».