Le apparecchiature per il gioco installate e messe a disposizione anche gratuitamente, anche nel caso in cui non prevedono vincita in denaro, devono essere omologate.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con un chiarimento pubblicato nella circolare del 26 aprile 2022, fornisce precise indicazioni in merito a qualsiasi apparecchiatura per il gioco.
Il giorno 29 aprile l’ADM della Lombardia ha disposto il sequestro di alcune LAN dove si mettevano a disposizione postazioni per il gaming.
Questa la Faq per cui si fornisce il chiarimento:
Nel mio esercizio ho installato degli apparecchi senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del TULPS che metto a disposizione gratuita dei clienti. Devo, comunque, richiedere i titoli autorizzatori e pagare l’imposta sugli intrattenimenti?
Sì, la messa a disposizione a titolo gratuito in locali aperti al pubblico degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, del TULPS non esime dall’obbligo di osservanza delle disposizioni vigenti e dal pagamento della relativa imposta.
Pertanto, anche se gli apparecchi sono utilizzati gratuitamente, devono essere:
– sottoposti ad omologa/certificazione,
– muniti di titoli autorizzatori,
– soggetti al pagamento dell’Imposta sugli intrattenimenti (ISI).
Cosa si intende per apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, del TULPS?
- Gli apparecchi di cui al comma 7, lettera c) generalmente noti come videogiochi si caratterizzano per:
- l’assenza di qualsiasi vincita;
- la variabilità della durata della partita, in funzione del livello di abilità espresso dal giocatore durante la partita;
- l’interazione con il giocatore al fine di consentirgli di esprimere la sola abilità fisica, mentale o strategica e l’assenza di qualsiasi componente aleatoria;
- il costo della singola partita, che può essere superiore a 50 centesimi di euro.
Tutti gli apparecchi di cui al comma 7 devono essere dotati di dispositivi che ne garantiscano la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e distribuzione dei premi, fino alla completa disattivazione nei casi di manomissione o di tentativo di accesso alla memoria, così come stabilito dal D. Dirett. 8 novembre 2005.
La circolare menzionata spiega inoltre che il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di rilascio/sostituzione del nulla osta per gli apparecchi era fissata per oggi 30 aprile, dunque tutti i proprietari che non hanno provveduto all’omologazione e/o certificazione dei loro apparecchi mediante il pagamento del titolo autorizzatorio sono incorsi nel sequestro delle proprie macchine.

