Il Sindaco di Bologna Virginio Merola ha firmato l’ordinanza che riduce in modo permanente gli orari di sale slot, videolottery e ogni altro gioco con vincita in denaro. Le due finestre sono state individuate negli orari dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, inclusi i giorni festivi. Sono escluse dall’ordinanza le lotterie, il gioco del bingo, le sale scommesse, i giochi di fortuna.
La misura -spiega un comunicato del Comune- ha come obiettivo la riduzione dei fenomeni di abuso del gioco, vietandolo nei momenti della giornata maggiormente rischiosi in quanto meno soggetti al controllo della comunità e in particolare per la popolazione più a rischio, quella giovanile.
L’ordinanza impone agli esercenti di staccare la spina agli apparecchi fuori dalle fasce orarie consentite o comunque di spegnerli singolarmente togliendo l’alimentazione elettrica, e di esporre in un punto ben visibile al pubblico un cartello contenente: gli orari di funzionamento degli apparecchi, formule di avvertimento sui rischi connessi alla pratica dei giochi con vincita in denaro e le sanzioni applicabili.
La violazione dell’ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 euro a un massimo di 500 euro per ogni apparecchio acceso al di fuori degli orari massimi di funzionamento, secondo quanto previsto dal Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito, approvato nel maggio scorso dal Consiglio comunale.
Di seguito il testo integrale dell’ordinanza:
ORDINANZA SINDACALE E DIRIGENZIALE |
DISCIPLINA DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI E DEI CONGEGNI AUTOMATICI CON VINCITA IN DENARO PRESENTI IN ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 86, 88, 110 COMMA 6 DEL TULPS (R.D. 773/1931).
PG.N. 328901/2018 In pubblicazione dal 04/08/2018 al 19/08/2018 |
IL SINDACO
Premesso: – che il Dipartimento di Salute Mentale – Dipendenze Patologiche dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna ha segnalato già dal mese di ottobre 2017, in diverse occasioni e anche nel corso di conferenze pubbliche, che stanno emergendo dati preoccupanti, con specifico riferimento alla realtà del Distretto di Bologna, in merito all’incremento del fenomeno del cosiddetto “gioco d’azzardo patologico”, con conseguente aumento del numero di utenti assistiti dal Servizio per le Tossicodipendenze (SerT); – che, in particolare, dai dati forniti dall’A.U.S.L. si evince quanto segue: Evidenziato: – che rientra tra i compiti dell’Amministrazione comunale contribuire, per quanto possibile, alla tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo nel proprio territorio, da promuovere e preservare anche attraverso interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio; – che il Comune di Bologna ha aderito alle politiche di contrasto del gioco d’azzardo promosse dalla Scuola delle buone pratiche, facendo proprio il “Manifesto dei Sindaci” e partecipando ad iniziative di sensibilizzazione e di stimolo nei confronti del legislatore nazionale; Sottolineato inoltre: – che il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1 della L. 8 novembre 2012, n. 189 prevede l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) “con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da “ludopatia”; – che la Regione Emilia-Romagna è intervenuta in materia di ludopatia e, in particolare, ha approvato la Legge 4 luglio 2013, n. 5, recante “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate”; Tutto ciò premesso: – ritenuto necessario intervenire al fine di tutelare la salute pubblica della popolazione, in particolar modo dei minori e degli anziani soli, prevedendo una limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco di cui all’art. 110 comma 6 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, collocati all’interno di esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, sale giochi, ecc.) o dell’art. 88 (agenzie di scommesse, negozi di gioco,ecc.); – precisato che la limitazione del funzionamento degli apparecchi in oggetto dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 ha come obiettivo la riduzione dei fenomeni di abuso, con l’intervento nei momenti della giornata maggiormente rischiosi in quanto meno soggetti al controllo della comunità e in particolare per la popolazione più a rischio, quale quella dei giovani. Tutto ciò, quindi, non tanto per rendere inaccessibile il gioco in senso assoluto, quanto per evitarne l’utilizzo sconsiderato; – evidenziato che il gioco d’azzardo e di fortuna, in cui sono contemplate le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli “Altri servizi esclusi” di cui all’art. 7 lettera d) del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e, pertanto, non costituiscono oggetto della presente ordinanza; – considerato che il Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito approvato con delibera consiliare O.d.G. n. 239, P.G. n. 57985/2018 del 14/05/2018 che prevede che l’orario di apertura delle sale dedicate, nonché l’orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell’art. 50, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti locali) e che detta ordinanza può prevedere una disciplina specifica per le Sale dedicate all’esercizio del gioco denominato “Bingo” di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29 (art. 7); Rilevato che l’ introduzione di limiti di orario è funzionale ad evitare danni alla salute umana e all’ambiente urbano, come previsto dalle recenti disposizioni di legge e, in particolare, dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” il quale, nell’art. 34, commi 2 e 4, richiama le “esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario che possono giustificare l’introduzione di atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo nel rispetto del principio di proporzionalità” ai fini della previsione di limiti, programmi e controlli alla libertà di accesso e organizzazione e di svolgimento delle attività economiche; Ritenuto quindi particolarmente utile intervenire sull’orario di funzionamento nell’ottica di contrastare l’insorgere di abitudini che preludono al formarsi di patologie, contemperando peraltro valori meritevoli di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione, con particolare riguardo ai minori e all’iniziativa economica delle imprese; Richiamata la vigente disciplina in materia e in particolare: – il R.D. 773/1931 “Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza” e in particolare l’art. 110; Visti: ORDINA 1. Gli orari massimi di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici con vincita in denaro di cui all’art. 110 c. 6 del R.D. 773/1931 (TULPS) collocati all’interno di esercizi autorizzati ex art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, sale giochi, …) o ex art. 88 (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo) del TULPS (R.D. 773/1931) sono fissati su tutto il territorio comunale dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni, compresi i festivi. 2. Negli orari di non funzionamento gli apparecchi dovranno essere spenti singolarmente tramite l’interruttore elettrico. È fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di esercizio di esporre in un punto ben visibile al pubblico un cartello con indicazione degli orari di funzionamento degli apparecchi di cui al punto precedente, contenente anche formule di avvertimento sui rischi connessi alla pratica dei giochi con vincita in denaro, nonché alle sanzioni applicabili. 3. Per le sale dedicate all’esercizio del gioco denominato “Bingo” di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29 è ammessa la deroga agli orari di funzionamento di cui al punto 1, limitatamente al funzionamento del gioco del bingo. DISPONE – che la violazione delle disposizioni di cui ai punti 1) e 2) della presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 fino ad un massimo di euro 500,00 per ogni apparecchio acceso al di fuori degli orari massimi di funzionamento, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito approvato con delibera consiliare O.d.G. n. 239, P.G. n. 57985/2018 del 14/05/2018, nei modi e nelle forme di cui alla L. 24 novembre1981, n. 689; – l’abrogazione dell’ordinanza sindacale P.G. N. 140904/2015; Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo.
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