Tribunale penale di Viterbo: gioco promozionale, lecito se con licenza comunitaria

(Jamma) – Il Tribunale Penale di Viterbo, con sentenza di immediato proscioglimento resa all’udienza del 5 giugno 2013, ha assolto il titolare di un esercizio, chiamato a rispondere di esercizio di gioco d’azzardo e raccolta di gioco non autorizzato (art.718 c.p. e art.4 legge 401/89), che aveva installato totem connessi telematicamente al sito “playnetisland” riproducenti i cosiddetti promo games.

Il Giudice, valutate le argomentazioni della difesa, ha applicato la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ed ha affermato come l’esercizio di tale attività, non assimilabile al gioco d’azzardo per non essere prevista alcuna vincita in denaro, sia consentita se svolta sulla base di licenza rilasciata dallo stato membro UE d’origine.
L’avv.Marco Ripamonti, con Studio in Viterbo e Firenze, difensore dell’imputato, ha così commentato: “La Sentenza si allinea alle pronunce in tal senso rese già da numerosi tribunali, tra cui Torino, Bologna, Parma, Ascoli Piceno, Firenze, San Benedetto del Tronto, e diversi altri. Il gestore del portale, Società austriaca, era, peraltro, in possesso della licenza per l’attività di commercio elettronico che il Giudice ha ritenuto meritevole di tutela“.
Tra gli argomenti di maggior risalto addotti dalla Difesa, oltre alla giurisprudenza comunitaria ed alla Direttiva 31/2000 CE, anche la circolare resa dall’AAMS a proposito degli skill games, che nella parte conclusiva trattava anche l’argomento relativo agli apparecchi promo games ed alcune ordinanza di dissequestro dei totem rese proprio dalla stessa AAMS.
Sulla recente circolare AAMS del 13 giugno 2013 l’avv.Marco Ripamonti ha così brevemente commentato: “Al di là delle questioni in Diritto, in ordine alle quali ho già personali convincimenti che all’occorrenza farò valere dinanzi alla magistratura, ciò che emerge è che la effettiva ratio della circolare sembra piuttosto non tanto quella di evitare che gli apparecchi siano installati in esercizi non sottoposti ai controlli di polizia (considerando che le New Slot possono ben essere installate anche in esercizi dotati della licenza 86 tulps), quanto piuttosto quella di creare un conflitto di interessi tra titolari di sale gioco che abbiano anche collaborazioni con bookmaker autorizzati nei paesi d’origine e gestori fornitori degli apparecchi in rete, con l’auspicio che siano gli interessi di questi ultimi a prevalere. Soluzione, quest’ultima, che mi lascia alquanto perplesso e che potrebbe invece tradursi in un boomerang per AAMS (e per l’erario), come già accaduto in passato, ad esempio in materia di postazioni telematiche da gioco nei PDC, dove le previsioni della circolare AAMS relativamente al divieto di installazione di tali strumenti è stata smentita dalla Corte di Cassazione. Insomma, non mi stupirei di una diminuzione di raccolta tramite le Slot, peraltro in linea con una recente tendenza mediatica e d’opinione pubblica. Non saprei neanche dire quanto il provvedimento possa davvero definirsi una sorta di “stretta” per i CTD, atteso che in definitiva è proprio la circolare a “riconoscere” la situazione del CTD operativo come una realtà di fatto, sopratutto se interessato da un diniego a richiesta 88 tulps opposto dalla Questura per questioni di dubbia compatibilità comunitaria. E ciò evidentemente alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione“.

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